A chi spettano le spese relative alle riparazioni di una lavatrice rotta o comunque malfunzionante quando si e' in affitto?
La questione non e' di poco conto: e' noto che molto spesso le riparazioni hanno un costo non indifferente a tal punto da rendere pia'¹ conveniente l'acquisto di un elettrodomestico nuovo.
Il problema delle spese e' articolato, in quanto diverse sono le norme di riferimento, cioe':
a) garanzia legale o convenzionale con il venditore o il produttore;
b) rapporti discendenti dal contratto di locazione.
Garanzia legale
In questi casi opera la garanzia prevista dal codice del consumo (a meno che ad affittare una sia una societa' o comunque una persona che concede in locazione nell'ambito della propria attivita' professionale).
La garanzia legale in favore dei consumatori ha una durata biennale e nel primo semestre seguente all'acquisto del prodotto, il difetto di funzionamento si considera esistente al momento dell'acquisto, salvo chiaramente il caso di manomissione volontaria o comunque di rottura causata da incauto utilizzo.
Nell'ipotesi in cui la lavatrice rotta sia di recente acquisto, dunque, e' bene che si solleciti il proprietario ad attivarsi per la sua riparazione/sostituzione in garanzia. In questi casi ci si deve rivolgere direttamente al venditore.
Durante il tempo strettamente necessario alle verifiche, ove le stesse non siano possibili in loco, il proprietario dovra' fare in modo di ridurre al minimo i disagi per il conduttore, o comunque la parti potranno accordarsi su idonee compensazioni.
Nel caso di disaccordi sulla gestione del problema, restano salve le azioni legali finalizzate ad ottenere l'adempimento del proprietario, ossia che lo stesso si attivi per la risoluzione del problema. Azioni che devono essere fondate su giuste ragioni, in quanto pretese strumentali (es. si e' consci di aver causato il problema) non hanno alcuna tutela.
E' utile ricordare che se il guasto non e' coperto da garanzia si fara' applicazione delle comuni regole dettate in materia di locazione (comunque operanti anche nell'ipotesi di esistenza della garanzia), di cui si dara' conto qui appresso.
=> Locazione, si rompe il frigo, chi paga per quello nuovo?
Lavatrice rotta non coperta da garanzia
La legge, pia'¹ nello specifico l'art. 1576 c.c., specifica che le piccole riparazioni che si rendono necessarie in corso di locazione gravano sul conduttore.
L'art. 1609 c.c. specifica che “le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'art. 1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetusta' o da caso fortuito.
Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali”.
Se si abita in una casa da quattro cinque anni e si rompe la cinghia della lavatrice, molto probabilmente, anzi certamente, la spesa gravera' sul conduttore, in quanto questo tipo di danno e' normale conseguenza dell'uso. Lo stesso dicasi per le manutenzioni che si rendono necessarie in conseguenza della presenza di calcare o sporcizia in generale.
Tuttavia, se tali vizi si manifestano dopo poco tempo dall'ingresso nell'appartamento, non si puo' certo concludere che gli usi di precedenti conduttori gravino su quello attuale: la spesa quindi dovra' essere sopportata dal proprietario: in tal caso, infatti, la vetusta' dovuta all'uso non puo' gravare su chi e' appena arrivato.
Quando a rotture, ad esempio, di schede elettroniche e simili, ove esse non dipendano dall'uso, i relativi costi di manutenzione andranno in capo al proprietario.
Si badi: nell'inerzia del proprietario o nell'urgenza di provvedere alla riparazione (in questo caso previo avviso) la spesa potra' essere anticipata dal conduttore con diritto di rivalsa. Tale rivalsa, tuttavia, in mancanza di accordo tra le parti, non puo' avvenire mediante compensazione sulla somma di corrispondersi a titolo di canone di locazione.
=> Le spese a carico del proprietario e quelle di competenze dell'inquilino nel caso di appartamento concesso in locazione