Anche se le emissioni rumorose non superano la soglia consentita, l'attivita' deve rispettare i limiti temporali previsti dalle prescrizioni del regolamento di polizia urbana.
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La mancata depenalizzazione. Com'e' noto, l'art. 659 c.p. e' norma volta a tutelare sia la quiete pubblica che la tranquillita' privata, sanzionando le condotte, di tipo commissivo od omissivo, idonee a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone.
Ai fini di una pia'¹ compiuta comprensione, preme rapidamente rammentare che nell'esercizio della delega di cui alla l. 28 aprile 2014, n. 67, in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, il Governo ha emanato i due decreti legislativi 15 gennaio 2016, n. 7 e n. 8, volti l'uno ad abrogare alcuni specifici reati e a trasformarli in illeciti civili, puniti con sanzioni pecuniarie; l'altro a depenalizzare e trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria, ed alcuni specifici reati previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.
Il Governo non ha pero' inteso dare integrale attuazione alla legge delega; per quello che qui rileva, nonostante la diversa previsione della legge delega (art. 2, comma 2, lett. b, n. 2), non si e' quindi proceduto alla depenalizzazione della contravvenzione di cui all'art. 659 c.c., avendo evidentemente il Governo ritenuto la sola sanzione amministrativa del tutto insufficiente a garantire una piena tutela del bene protetto dalla norma.
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Il fatto. Il titolare di una lavanderia a gettoni, esercitata in un edificio condominiale, veniva condannato ad un'ammenda di 250 euro, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, per il reato di cui all'art. 659, comma 2, c.p. in ragione dei rumori e delle vibrazioni prodotte dalle macchine operatrici, funzionanti anche in orario notturno. (Si rammenta che il comma 2 disciplina l'ipotesi in cui il rumore disturbante venga emesso da un soggetto che eserciti una professione o un mestiere rumoroso, cioe' che non possa essere esercitata senza produrre rumori quale, ad esempio, una scuola di canto, un cantiere, oppure, appunto, una lavanderia professionale; il comma 1 punisce la differente ipotesi in cui il soggetto arrechi disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone mediante schiamazzi o rumori, oppure abbia abusato di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, o, ancora, abbia suscitato o, avendone l'obbligo giuridico e la possibilita' pratica, non abbia impedito strepiti di animali).
L'imputato proponeva dunque ricorso in appello – successivamente trasmesso alla Corte di Cassazione in quanto riferito a sentenza non appellabile –, lamentando, in primo luogo, l'erroneo inquadramento da parte del Tribunale della fattispecie contestata entro l'ambito del comma 2 della menzionata disposizione e non gia' del comma 1, come risultante peraltro da sua attivita' difensiva; censurava altresa'¬ la ritenuta necessita' di una specifica autorizzazione, come disposto dal regolamento di polizia urbana: il Tribunale aveva considerato l'attivita' della lavanderia come rientrante nel commercio al dettaglio, piuttosto che come “offerta di un servizio alla collettivita' ”, e, di conseguenza, aveva reputato insufficiente la sola comunicazione di inizio attivita' cui si era limitato l'imputato.
Dopo la rimessione dell'atto impugnatorio alla Corte di legittimita' , l'imputato deduceva infine, con un'ultima memoria, la ritenuta intervenuta depenalizzazione del reato a lui contestato.
La decisione. La Cassazionemuove da quest'ultimo profilo di censuraeribadisce che l'evento di cui all'art. 659 c.p. continua ad essere una fattispecie penale e come tale va considerata: gli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 7/2016 non menzionano affatto l'art. 659 c.p. fra le disposizioni oggetto dell'intervento, mentre il d.lgs. 8/2016, dopo la clausola generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1 – secondo la quale «non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda» –, introduce una serie di “eccezioni” ai commi 3 e 4, che escludono dall'intervento di depenalizzazione i reati previsti dal codice penale, i reati previsti dalle leggi indicate nell'elenco allegato e quelli in materia di immigrazione di cui al D.Lgs. n. 286/1998. Gli artt. 2 e 3 del d.lgs. 18/2016 operano, a loro volta, una depenalizzazione nominativa, indicando specificamente le fattispecie oggetto dell'intervento, depenalizzando anche alcuni reati del codice penale.
Tuttavia, «Poichè neppure tra queste e' dato trovare traccia dell'art. 659 cod. pen., e' giocoforza ritenere che l'illecito descritto da tale norma non sia stato oggetto di depenalizzazione alcuna, neppure con riferimento all'ipotesi prevista dal capoverso dell'art. 659 c.c.p., sebbene essa preveda la sola sanzione pecuniaria», conclude la Corte. (Nello stesso senso, si veda Cass. pen., 26 ottobre 2016-14 febbraio 2017, n. 6882.)
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I giudici di legittimita' hanno dunque ritenuto inammissibile detto motivo di ricorso, ma hanno reputato altrettanto infondate le altre censure: relativamente alla riconduzione del fatto contestato nelle previsioni di cui al comma 2 dell'art. 659 c.p., la Corte di legittimita' ha giudicato corretto l'operato del Tribunale, dal momento che l'attivita' esercitata dall'imputato non puo' non considerarsi un'attivita' o un mestiere rumoroso, comportando essa l'utilizzo di lavatrici professionali «certamente produttrici in misura rilevante di onde sonore e di altre vibrazioni ad esse equiparabili».
In particolare, la Cassazione rammenta che «in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo e delle persone, l'esercizio di un'attivita' o di un mestiere rumoroso […] possa integrare: a) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi il superamento dei limiti, massimi o differenziali, di emissione del rumore fissati dalle leggi e dai provvedimenti amministrativi; b) il reato di cui al comma primo dell'art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o l'attivita' vengano svolti eccedendo dalle normali attivita' di esercizio, ponendo cosa'¬ in essere una condotta idonea turbare la pubblica quiete; c) il reato di cui al comma secondo dell'art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorita' che regolano l'esercizio del mestiere o della attivita' , diverse da quella relativa ai valori limite di emissione sonora stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995 (Cass., sez. III pen., 18 agosto 2015, n. 34920; idem sez. III pen., 9 febbraio 2015, n. 5735)».
Ebbene, con specifico riferimento alla fattispecie in questione, il Tribunale, dopo aver accertato che si trattasse di un'attivita' oggettivamente rumorosa, ha precisato che la medesima, pure svolta nel rispetto del limite acustico, violava invece i limiti temporali posti dal Regolamento comunale di polizia urbana per l'esercizio di attivita' della stessa tipologia: a fronte di un'imposta sospensione dello svolgimento delle attivita' fra le ore 19 o 20 della sera – a seconda della stagione – e le ore 7:30 o 8 del mattino seguente, l'attivita' contestata aveva invece inizio alle ore 6 del mattino e si protraeva almeno sino alle ore 22, in evidente violazione delle indicate prescrizioni.
Del tutto priva di pregio poi la contestazione circa la non corretta qualificazione, da parte del Tribunale, dell'attivita' di lavanderia come “offerta di un servizio alla collettivita' ”: cio' che rileva ai fini della questione, chiarisce la Cassazione, e' che «per un verso, l'attivita' […] fosse ontologicamente produttrice di rumori e, per altro verso, che essa non era interrotta negli orari nei quali, per l'espresso divieto contenuto nel Regolamento di PU […], la stessa doveva viceversa cessare» – valutazioni che il Tribunale aveva fondato sia su massime di esperienza assolutamente plausibili e ragionevoli sia sulle numerose dichiarazioni acquisite in sede dibattimentali.
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Di qui, infine, la correttezza dell'ulteriore condanna dell'imputato al risarcimento del danno: il concreto svolgimento dell'attivita' in violazione delle previsioni regolamentari in tema di mestieri rumorosi fa sorgere l'obbligo di risarcire il pregiudizio economico, laddove ne sia effettivamente provata l'entita' , cagionato ai terzi per effetto della condotta illegittima.