Il condominio in cui vivo e' fatto pressappoco cosa'¬: tra la strada ed il portone d'ingresso c'e' un piccolo giardino condominiale.
Dietro l'edificio un atrio comune sul quale si affacciano i box auto ed al quale si accede dal piano interrato o direttamente dalla rampa accessibile dalla strada pubblica.
Questo spazio comune e' aperto, cioe' l'autorimessa a box e' del tipo aperto.
Con l'arrivo del bel tempo un paio di condo'mini, quasi ogni domenica mattina, piazzano l'auto nello spazio manovra e via a pulizie!
Rumori di aspirapolvere e uso di acqua come se non ci fosse un domani! Mi chiedo se possiamo fare qualcosa.
=> Gli spazi antistanti i box di chi sono? La concessione edilizia non serve per individuare le parti comuni
Varie le questioni che bisogna tenere in considerazione per dare risposta al quesito del nostro lettore. Tutte ruotano attorno al concetto di uso individuale delle parti comuni.
Partiamo da quello che potrebbe essere un elemento certamente dirimente: il regolamento condominiale.
Questo potrebbe contenere norme disciplinanti l'uso delle cose comuni. Si pensi proprio allo spazio di manovra dell'autorimessa, oppure all'uso degli eventuali punti di utenza condominiale dell'acqua.
Ed in assenza di norme regolamentari?
Allora, come si diceva, bisogna fare riferimento all'art. 1102 c.c., ossia alla norma regolante l'uso dei beni comuni. Norma che, com'e' noto, e' dettata in materia di comunione ma e' applicabile anche in ambito condominiale stante quando disposto dall'art. 1139 c.c.
L'articolo in esame – come letto dalla giurisprudenza in ambito condominiale – specifica che ciascun partecipante al condominio puo' fare delle parti comuni dell'edificio l'uso che ritiene pia'¹ consono alle proprie esigenze, purchè tale utilizzazione non modifichi la destinazione d'uso o comporti problemi per la sicurezza, la stabilita' ed il decoro nell'edificio e sempre nel rispetto del pari diritto degli altri condo'mini.
Pari diritto – e' sempre la giurisprudenza a dirlo (tra le tante Cass. 16 giugno 2005 n. 12873) – che non deve intendersi necessariamente come uso identico e contemporaneo, ma pia'¹ ampiamente come pari opportunita' di trarre beneficio dalle parti comuni in ragione delle proprie esigenze.
=> Uso della cosa comune. La non necessarieta' dell'uso identico e contemporaneo. Gli usi vietati e quelli consentiti.
Date queste premesse di carattere generale, proviamo a rispondere ai quesiti del nostro lettore.
In assenza di regolamento condominiale, quindi, bisogna domandarsi:
1) lavare una macchina in uno spazio comune aperto destinato a zona di manovra per l'accesso ai box compromette la destinazione d'uso di quella parte dell'edificio? Ad avviso di chi scrive, no, stante la natura transitoria dell'attivita' . L'essere, poi, lo spazio manovra all'aperto fa sa'¬ che le eventuali dispersioni di acqua non sia problematica come in uno spazio chiuso.
2) il lavaggio dell'autovettura non dovrebbe impedire, se fatto con attenzione, il passaggio per l'accesso agli altri box per l'uscita dai medesimi. Il condizionale e' d'obbligo perchè gli spazi ristretti potrebbero portare a concludere diversamente;
3) l'uso di aspirapolvere e altri simili strumenti rumorosi se eseguito nelle ore centrali della domenica non puo' essere considerato lesivo del riposo, ecc. stante il fatto notorio che proprio quella giornata e spesso utilizzata per le pulizie;
4) l'uso dell'acqua comune, ove fatto in grande quantita' e' sicuramente censurabile sicchè l'assemblea potrebbe deliberare modalita' d'uso differenti (es. riempire massimo due secchi, non usare per spruzzare con tubi, ecc.).