L'effettiva idoneita' dei latrati del cane ad arrecare pregiudizio alle occupazioni o al riposo delle persone non deve essere accertata necessariamente in base a perizie o specifiche indagini tecniche, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori idonei a dimostrare la sussistenza di un oggettivo disturbo alla quiete pubblica.
Questo, in estrema sintesi, il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 48460, depositata il 9 dicembre 2015, con la quale i giudici di legittimita' hanno confermato la condanna della proprietaria del cane per il reato dicui all'art. 659 c.p., in quanto l'animale era solito abbaiare di giorno e quasi tutte le notti, cosa'¬ da disturbare il sonno e recare evidente disturbo ai residenti delle abitazioni vicine.
Secondo gli Ermellini, la responsabilita' per il reato in esame puo' essere accertata anche sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni, non essendovi l'obbligo per il giudice di disporre una perizia tecnica per stabilire se i rumori hanno oltrepassato o meno i limiti della normale tollerabilita' .
Il caso - Il Tribunale di Cagliari aveva giudicato la condomina colpevole della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), condannandola alla pena di euro 200 di ammenda per non aver impedito lo strepitio del proprio cane, pastore tedesco, cosa'¬ recando disturbo alle occupazioni ed al riposo dei residenti. La condomina aveva impugnato la sentenza in cassazione ritenendo non provata la sua responsabilita' in quanto, a suo dire, la condanna era fondata esclusivamente sulle deposizioni dei testimoni, senza alcun accertamento tecnico che dimostrasse in maniera oggettiva il superamento della soglia di normale tollerabilita' dei rumori.
La suprema Corte ha rigettato il ricorso applicando due principi dalla
La suprema Corte ha rigettato il ricorso applicando due principi dalla stessa affermati in alcuni precedenti arresti in materia.
Gli Ermellini ricordano anzitutto che l'art. 659 c.p. configura un'ipotesi di 'reato di pericolo presunto' per cui l'affermazione di responsabilita' non implica la prova dell'effettivo disturbo di pia'¹ persone 'essendo sufficiente l'idoneita' della condotta a disturbarne un numero indeterminato' (Cass. pen. n. 8351/2014)
Inoltre, va richiamato l'ulteriore principio, del pari consolidato, per cui l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, 'di tal chè il Giudice ben puo' fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sa'¬ che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilita' ' (per tutte, Cass. pen. n. 11031/2015).
Alla luce di tali considerazioni, nel caso di specie il tribunale ha correttamente riconosciuto la responsabilita' della condomina proprietaria del cane valutando plurimi elementi istruttori, in particolarele deposizioni rese da tre testimoni che hanno confermato che 'il cane della ricorrente era solito abbaiare di giorno e quasi tutte le notti, con grande frequenza, cosa'¬ da disturbare il sonno, reso quasi impossibile, e recare evidente disturbo al riposo degli stessi, tutti residenti nelle immediate adiacenze'.
Di contro, il giudice di merito ha altrettanto correttamente valutato inattendibili gli elementi di prova offerti dalla ricorrente (in particolare, le dichiarazioni contrarie rese da due testimoni, entrambi suoi ex fidanzati). Per la Cassazione dunque la sentenza di condanna va confermata.
Del resto, sottolinea la Corte, la stessa condomina aveva ammesso in giudizio che il cane abbaiava, anche se 'non cosa'¬ continuamente come mi si accusa '¦ anche perchè il cane dorme, non e' che stava 24 ore ad abbaiare di continuo'.
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