Anche se l'uso del lastrico solare o della terrazza a livello non e' comune a tutti i condo'mini, in virta'¹ delle attribuzioni riservate all'assemblea dall'art. 1135 Cc, la stessa e' comunque tenuta alle opere di manutenzione straordinaria e le relative spese, ripartite a mente dell'art. 1126 Cc, rimangono per un terzo a carico del proprietario esclusivo e per i restanti due terzi a carico dei condo'mini per i quali la terrazza funge da copertura.
Sui condo'mini non proprietari, pertanto, l'obbligo di contribuire per due terzi alle spese di ricostruzione e di manutenzione del lastrico o della terrazza si fonda sul principio per cui gli stessi sono tenuti a contribuire in ragione dell'utilita' che ricavano dal bene da sistemare o da ristrutturare.
Conseguentemente, all'assemblea competono i poteri deliberativi in materia di riparazione, ricostruzione o sostituzione del lastrico solare o della terrazza a livello.
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Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19779, relatore dott. A. Scarpa, pubblicata in data 9 agosto 2017.
Nella vicenda giudiziaria in commento le corti di merito, sia in primo che in secondo grado, accoglievano solo parzialmente l'impugnativa di delibera condominiale avanzata dal ricorrente, negando tuttavia l'illegittimita' della stessa nella parte in cui aveva deliberato l'esecuzione di lavori di manutenzione della terrazza a livello di copertura di proprieta' del medesimo condomino e l'imputazione delle spese anche allo stesso, nonostante una clausola convenzionale di esonero in suo favore.
Proposto ricorso per cassazione, la Suprema Corte lo rigetta affermando come <<in tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare o della terrazza a livello non sia comune a tutti i condomini, l'assemblea dei condomini, ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., e' tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria degli stessi, ripartendosi poi le spese di riparazione o di ricostruzione, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico o della terrazza, e per i restanti due terzi a carico dei condomini cui la terrazza serva da copertura (Cass. Sez. U, 10/05/2016, n. 9449).
L'obbligo dei condomini dell'edificio, cui il lastrico solare o la terrazza a livello serve di copertura, di concorrere nelle spese di ricostruzione e di manutenzione dello stesso, trova, quindi, fondamento non gia' nel diritto di proprieta' sul lastrico o sulla terrazza medesimi, ma nel principio in base al quale i condomini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell'utilitas che la cosa da riparare o da ricostruire e' destinata a dare ai singoli loro appartamenti.
Da tanto consegue che sussistono anche i correlativi poteri deliberativi dell'assemblea quanto alle decisioni concernenti la riparazione, la ricostruzione e la sostituzione degli elementi strutturali del lastrico solare o della terrazza a livello, inscindibilmente connessi con la sua funzione di copertura (solaio, guaine impermeabilizzanti, etc.), senza che nessuna rilevanza rivesta la natura del diritto di uso esclusivo, ovverosia il suo carattere reale o personale, spettante a taluni condomini, i quali soltanto, in quanto fruitori delle relative utilita' , debbono sostenere le spese di riparazione e manutenzione di quegli altri elementi costruttivi e manufatti (ringhiere e simili ripari) che servono non gia' alla copertura dell'edificio ma a soddisfare altre utilita' del lastrico o di quella parte di esso di uso esclusivo (cosa'¬ Cass. Sez. 2, 05/11/1990, n. 10602; Cass. Sez. 2, 25/02/2002, n. 2726)>>.
Peraltro, la necessita' o meno dell'intervento manutentivo e' di competenza esclusiva dell'assemblea e non risulta sindacabile dal giudice.
Per cio' che concerne, invece, la clausola di esonero dal pagamento delle spese condominiali contenuta nell'atto di acquisto per cui il condomino e' dispensato dal <<partecipare ad alcuna delle spese condominiali fino a quando rimanga proprietario di unita' immobiliari dell'edificio invendute>>, siccome dichiarazione negoziale frutto dell'autonomia privata puo' essere interpretata dal giudice di merito in virta'¹ degli artt. 1362 e ss.
Cc, ma risulta insindacabile in sede di legittimita' , salvo non violi i canoni ermeneutici.
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