Nozione e funzione del lastrico solare. Il codice civile (art. 1117 n.1) menziona tra i beni comuni i tetti ed i lastrici solari, i quali sono parti essenziali per l'esistenza del fabbricato e servono da copertura all'edificio e da protezione per i piani o per le porzioni di piano sottostanti dagli agenti atmosferici (pioggia, umidita' , calore, ecc.).
Per una corretta definizione di tale manufatto possiamo attingere da una pronuncia della Corte di Cassazione che definisce il lastrico solare come la superficie terminale dell'edificio che abbia la funzione di copertura-tetto delle sottostanti unita' immobiliari, comprensiva di ogni suo elemento, sia pure accessorio, come la pavimentazione, ma non estesa a quelle opere ivi esistenti che, sporgendo dal piano di copertura, siano dotate di autonoma consistenza e abbiano una specifica destinazione al servizio delle parti comuni (Cass. Civ. 13 dicembre 2013 n. 27942).
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Le norme di riferimento di ripartizione delle spese. Il criterio informatore per la ripartizione tra i condomini delle spese di manutenzione e ricostruzione del lastrico (di uso comune) e' quello dettato in via generale dall'art. 1123 c.c. per le parti comuni dell'edificio.
Pertanto la ripartizione dovra' avvenire “in misura proporzionale al valore di ciascun condomino.
Per l'uso esclusivo, invece, l'art. 1126 c.c., nel dettare il particolare criterio di ripartizione delle spese “per le riparazioni e le ricostruzioni” distribuisce i costi in: 1/3 a carico di colui o coloro che “hanno l'uso esclusivo del lastrico”; 2/3 a carico dei condomini “a cui il lastrico solare serve”.
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