In tema di pagamento dell'indennizzo da parte della compagnia assicurativa che ha stipulato un contratto di assicurazione con il condominio, sussiste la legittimazione attiva autonoma dell'amministratore contro la suddetta compagina al fine di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo.
Questa, in breve sintesi, la conclusione cui e' giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 5832 pubblicata mediante deposito in cancelleria l'8 marzo 2017.
I fatti di causa: un condominio chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo contro una compagnia assicurativa. Questa, vistosi notificato l'atto ingiuntivo, proponeva opposizione. Il giudizio si chiudeva con il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
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In secondo grado, pero', la situazione era ribaltata: accolto l'appello e revocato il decreto ingiuntivo. Da qui l'epilogo della causa davanti ai giudici di piazza Cavour.
Prima di entrare nel merito e' utile ricordare alcuni degli aspetti principali del rapporto contrattuale tra il condominio e l'assicurazione.
In primis vale la pena evidenziare che, allo stato attuale, non esiste alcuna norma di legge che imponga ai condo'mini o pia'¹ in generale ai proprietari di edifici di stipulare una polizza per la responsabilita' civile riguardante i danni derivanti dai medesimi.
Quanto all'ambito condominiale e' bene ricordare che la decisione di stipulare una polizza compete all'assemblea.
In tal senso la Corte di Cassazione, quando e' stata chiamata a pronunciarsi sull'argomento, ha affermato che “l'amministratore del Condominio non e' legittimato a concludere il contratto d'assicurazione del fabbricato se non abbia ricevuto la autorizzazione da una deliberazione dell'assemblea dei partecipanti alla comunione.
A questa conclusione deve pervenirsi per la decisiva ed assorbente considerazione che la disposizione dell'art. 1130 c.c., comma 4 obbligando l'amministratore (l'amministratore deve compiere) ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, ha inteso chiaramente riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell'integrita' dell'immobile, tra i quali non puo' farsi rientrare il contratto d'assicurazione, perchè questo non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la norma dell'art. 1130 c.c., ma ha come suo unico e diverso fine quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell'edificio danneggiato” (Cass. 3 aprile 2007 n. 8233).
Non solo: sempre secondo la Corte di Cassazione, nel caso di sinistri indennizzabili secondo contratto, l'azione contro la compagnia assicurativa non compete al condo'mino danneggiato, ma all'amministratore (Cass. 26 marzo 1996 n. 2678).
E' qui arriviamo al cuore della decisione assunta dai Supremi Giudici con la sentenza n. 5832. La compagnia assicuratrice, in Cassazione, aveva contestato la legittima attiva dell'amministratore, ossia aveva contestato che quel genere di azione potesse essere iniziata dall'amministratore senza consenso dell'assemblea.
Per gli ermellini l'eccezione si e' rilevata infondata, in quanto “in relazione a domanda rivolta al conseguimento dell'indennizzo derivante da contratto di assicurazione stipulato dal condominio, sussiste la legittimazione dell'amministratore di condominio ad agire giudizialmente, ai sensi degli artt. 1130, comma 1, n. 4), e 1131 c.c., senza necessita' di preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea dei condomini” (Cass. 8 marzo 2017 n. 5832).
Insomma un conto e' la competenza a decidere sulla stipula del contratto, altro la sua applicazione. Per la prima ipotesi deve decidere l'assemblea, mentre nel secondo caso l'amministratore puo' agire d'ufficio.
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