Il Tribunale di Modena con l'ordinanza del 29 marzo 2016 ha precisato che nell'ambito del rito sommario cautelare, l'istanza da parte del condomino ricorrente, in assenza di pregiudizi di diritti assoluti (pericolo del ritardo), non sospende l'esecuzione delle delibera impugnata.
Questi i fatti di causa. Una condomina, con citazione, conveniva in giudizio il Condominio al fine di ottenere l'annullamento della delibera assembleare; in particolare, la delibera impugnata aveva ad oggetto la ripartizione delle spese -a bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016- condominiali, con specifico riferimento al diritto dell'attrice a distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato per la sussistenza, nella specie, dei presupposti del novellato art. 1118, II comma, c.c. Premesso cio', la condomina, allegava nell'atto di citazione, istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1137 c.c.; pertanto, e' su tale questione (svolta con rito camerale) il commento della presente pronuncia. A tal proposito e' utile ricordare che la disciplina dei procedimenti cautelari si distinguono in ragione della loro strumentalita' rispetto al successivo giudizio di merito, che consiste nell'anticipare o conservare gli effetti giuridici che scaturiranno dalla sentenza conclusiva del giudizio.
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Sul punto, inoltre, giova ricordare che in considerazione del fatto che il novellato art. 1118 c.c. prevede che il condomino che intende distaccarsi deve fornire prova che 'dal suo distacco non derivino notevoli squilibri o aggravi di spesa per gli altri condo'mini', la preventiva informazione dovra' necessariamente essere corredata dalla documentazione tecnica attraverso la quale egli possa dare prova dell'assenza di 'notevoli squilibri' e di 'assenza di aggravi' per i condomini che continueranno a servirsi dell'impianto condominiale. Orbene, nel merito, in particolare, sul punto fondamentale della domanda, rilevato che, a prescindere dai profili di apparente fondatezza od infondatezza della domanda, nel caso di specie, sulla base della prospettazione della stessa ricorrente, non e' stato individuato in concreto la sussistenza di un pregiudizio irreparabile.
Difatti, la condomina, nella propria istanza, aveva precisato che gia'
Difatti, la condomina, nella propria istanza, aveva precisato che gia' al momento dell'acquisto dell'unita' immobiliare, nel 2006, la porzione in questione non era servita dall'impianto di riscaldamento comune; dal 2011, invece, la porzione in questione era servita da autonomi ed alternativi sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda. Ed ancora dalle risultanze documentali, era emerso che non era stato dedotto l'impiego, nel bilancio consuntivo e preventivo, di un criterio di ripartizione in contrasto con il regolamento condominiale, essendo, anzi, pacifico che la ripartizione delle spese era stata fatta in base al regolamento condominiale, tuttora vigente e valido, che non e' stato mai impugnato -a quanto risulta- da parte attrice; invece, viene, solo contestata la rispondenza del criterio adottato alla situazione concreta, tanto che viene chiesta in via istruttoria consulenza tecnica proprio per dimostrare l'assunto allegato, alla stregua della norma (art. 1118 c.c.) che, a determinate condizioni, consente il distacco del condomino dall'impianto comune (nel caso di specie prima era stato attuato il distacco in concreto, e poi se ne chiede l'accertamento dei presupposti in diritto).
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Premesso quanto innanzi esposto, a parere del Giudice adito, l'eventuale pregiudizio, quand'anche sussistente, sarebbe di natura esclusivamente patrimoniale e come tale per definizione reintegrabile; quindi, viceversa, non risultano esposti a pericolo diritti assoluti, ma soltanto relativi, essendo peraltro, nel caso in esame,
la consistenza patrimoniale del condominio, una sufficiente garanzia di soddisfazione di eventuali pretese risarcitorie, suscettibili di compensazione negli esercizi futuri.
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, operando una doverosa valutazione comparata dei contrapposti interessi coinvolti nella controversia, e cioe', da un lato, l'interesse del condomino ad una tutela immediata delle proprie ragioni, e dall'altro l'interesse del condominio ad evitare che la gestione della cosa comune sia compromessa, il Tribunale adito, nella presente pronuncia, ha rigettato il ricorso cautelare con fissazione dell'udienza successiva del procedimento di merito.
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