L'approvazione delle tabelle millesimali così come la loro revisione possono essere deliberate a maggioranza dall'assemblea.
dirlo, anzi a ribadirlo, è stata la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4569 del 26 febbraio 2014.
sentenza dopo quella n. 18477 resa dalle Sezioni Unite nell'agosto 2010 non rappresenta più una novità, ma in una materia che per un lunghissimo periodo è stata oggetto di un acceso contrasto, non può non essere accolta positivamente.
altra parte la stessa riforma del condominio, sia pur con riferimento esplicito alla revisione ed a determinate condizioni ha considerato legittima la deliberazione a maggioranza.
è di più: siccome la legge n. 220/2012 non ha messo in dubbio il principio di diritto espresso dalla Sezioni Unite nel 2010, non v'è motivo per dubitare che lo stesso abbia mantenuto la propria validità anche dopo il 18 giugno 2013 (data di entrata in vigore della riforma).
rniamo al caso risolto dalla sentenza n. 4569: una condomina, usufruttuaria per la precisione, si opponeva ad un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace della sua città.
signora riteneva di non dover pagare le spese condominiali per vari motivi, tra i quali l'asserita illegittimità dei criteri di ripartizione utilizzati.
pratica l'assemblea aveva approvato a maggioranza delle nuove tabelle millesimali. Tanto in primo grado quanto nel successivo giudizio di appello la domanda veniva respinta. Insomma per i giudici la condomina era tenuta a pagare quanto intimatole con il decreto ingiuntivo.
qui il ricorso alla Corte di Cassazione. Ricorso che, vedremo qui appresso, è stato respinto.
lla sostanza la ricorrente si lamentava per due motivi:
le tabelle millesimali non erano state trascritte nella delibera di approvazione;
le medesime tabelle erano state approvate a maggioranza, cosa a suo dire illegittima.
anto al primo motivo di ricorso, la Cassazione l'ha ritenuto infondato specificando che 'è pacifico sia in dottrina che nella giurisprudenza di questa Corte che il requisito di determinazione dell'oggetto di cui all'art. 1346 c.c., applicabile anche agli atti unilaterale in base all'art. 1324 c.c., può essere soddisfatto anche per relationem, cioè attraverso una relatio di tipo sostanziale ad altri atti delle stesse parti o di terzi, purché il rinvio riguardi elementi prestabiliti ed aventi una preordinata rilevanza obiettiva (cfr. ex pluribus Cass. n. 534/79)' (Cass. 26 febbraio 2014 n. 4569).
altronde anche il preventivo ed il rendiconto consuntivo non devono essere trascritti nel verbale di approvazione per essere considerati validi ed efficaci.
trong>Quanto alla illegittimità dell'approvazione delle tabelle millesimali a maggioranza da parte dell'assemblea, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ricordando che il sopravvenuto nuovo indirizzo interpretativo (applicabile al caso di specie), dovuto alla sentenza n. 18477/10 delle S.U., fa si che 'l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, con la conseguenza che non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, secondo comma, (...) Infatti, la deliberazione che approva le tabelle millesimali non si pone come fonte diretta dell'obbligo contributivo del condomino, fonte che è costituita dalla legge stessa, ma solo come parametro di quantificazione dell'obbligo, determinato in base ad un valutazione tecnica' (Cass. 26 febbraio 2014 n. 4569). (Se un condomino non è d'accordo nel modificare le tabelle millesimali come si deve procedere?)