E' invalida per eccesso di potere la delibera con la quale l'assemblea si limita a reiterare quanto deciso nelle precedenti deliberazioni gia' impugnate dai condo'mini ex art. 1137 c.c., in quanto volta solo ad eludere la definizione del giudizio gia' pendente.
E' questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 202 dell'8 gennaio 2016.
Secondo il giudice romano, affinchè una delibera possa legittimamente sostituirsi a quella gia' impugnata, e' necessario un riesame della precedente decisione, da effettuarsi attraverso un nuovo apprezzamento degli interessi da perseguire e comporre, eliminando eventuali vizi. Tale riesame deve essere finalizzato ad un concreto risultato gestorio a tutela della collettivita' condominiale.
Se, invece, l'assemblea si limita semplicemente a confermare quanto gia' deciso in precedenza, la seconda deliberazione non puo' considerarsi 'legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante assembleare'; si configura, al contrario, un eccesso di potere che determina l'invalidita' della seconda deliberazione (cfr. Cass. civ. 20.4.2001, n 5889).
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Nel caso oggetto della sentenza in commento, un condo'mino aveva impugnato la delibera assembleare deducendone la nullita' per violazione dei criteri di ripartizione delle spese comuni relative a lavori di riparazione dei balconi e ad interventi di disinfestazione per 'infestazione di blatte' all'interno del condominio.
Nelle more del giudizio, l'assemblea adottava una nuova deliberazionecon la quale ratificava la precedente gia' impugnata. Sicchè il condo'mino era costretto ad impugnare anche questa seconda delibera, adottata, a suo dire, dall'assemblea al solo scopo di eludere la definizione del giudizio gia' pendente e sostenendo, inoltre, l'impossibilita' di ratificare una delibera nulla.
Il Condominio si e' costituito in giudizio deducendo la cessazione della materia del contendere con riferimento alla prima delibera, in quanto 'sanata' con l'approvazione della seconda, espressione del 'legittimo esercizio del potere discrezionale' dell'assemblea.
Tralasciando gli altri motivi di contestazione delle delibere impugnate, per quanto attiene al tema specifico che stiamo affrontando - se e in quale misura e' possibile la cessazione della materia del contendere a seguito di ratifica della delibera gia' impugnata - il Tribunale di Roma ha accolto le ragioni del condo'mino, dichiarando la seconda delibera invalida per eccesso di potere.
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Il giudice osserva anzitutto che con la seconda delibera l'assemblea si e' limitata a ribadire integralmente il contenuto delle precedenti deliberazioni. Sebbene nel verbale di assemblea sia stato impiegato il termine 'ratifica', in realta' deve escludersi che la statuizione in esame, quanto al relativo contenuto, possa essere ricondotta alla tipologia dei provvedimenti di 'convalida'.
La convalida o ratifica di un atto invalido presuppone il riesame della precedente decisione, da effettuarsi attraverso un nuovo apprezzamento degli interessi da perseguire e comporre, nonchè l'eliminazione di eventuali vizi della stessa, cosa'¬ da determinare il tipico effetto sostitutivo dell'atto successivo valido a quello precedente invalido.
Solo in presenza di tale rivalutazione deve ritenersi precluso l'annullamento giudiziale dell'atto invalido e cessata la materia del contendere con riferimento al giudizio gia' pendente. Si applica il principio generale previsto dall'art. 2377, comma 8, c.c., valido anche per gli atti negoziali collegiali (quali, appunto, le delibere dell'assemblea di condominio).
Nel caso preso in esame, invece, di e' trattato di una 'mera integrale reiterazione' di quanto gia' deciso con le pregresse deliberazioni oggetto di impugnativa ex art. 1137 c.c.
La seconda delibera deve dunque considerarsi invalida, sia perchè l'assemblea non puo' ratificare una delibera nulla (quale e' certamente quelle adottata in violazione dei criteri di ripartizione delle spese), sia soprattutto perchè con essa l'assemblea ha commesso un eccesso di potere, in quanto volta solo ad eludere la definizione del giudizio gia' pendente.
Secondo il Tribunale, infatti, 'proprio la carenza di considerazione di ulteriori interessi, individuali e/o comuni, implicati o comunque interessati dalle decisioni di cui gia' s'erano occupati i deliberati del 27.5.2011 ('¦) ne esclude una sua utilita' o necessita' ai fini del governo delle parti e dei servizi comuni, di istituzionale attribuzione dell'assemblea'
Inoltre, la mera integrale conferma di quanto in precedenza gia' deciso ha gravato il condo'mino dell'onere di impugnare anche la successiva deliberazione, 'atteso che l'eventuale accoglimento dell'impugnativa proposta avverso le precedenti avrebbe potuto essere radicalmente vanificata, quanto alle utilita' perseguibili, in ragione della successiva ratifica la cui omessa impugnativa e riforma avrebbe determinato, secondo quanto previsto dall'art. 1137, comma 1, c.c., la vincolativita' del suo contenuto per tutti i componenti la collettivita' condominiale'.
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