'In tema di condominio, e' affetta da nullita' la deliberazione dell'assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condomino per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e detta nullita' , a norma dell'art. 1421 cod. civ., puo' essere fatta valere dallo stesso condominio che abbia partecipato all'assemblea ancorchè abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l'assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione'.
Questo e' il principio di diritto espresso dal Tribunale di Belluno con la pronuncia n.3189 dell'11 marzo 2016 in merito alla nullita' della delibera condominiale.
I fatti di causa. Il Condominio con citazione proponeva appello avverso la sentenza del GdP di Milano che, accogliendo la domanda proposta da Tizia, aveva annullato la delibera condominiale relativamente all'addebito alla stessa di una determina somma, con condanna del Condominio a restituire l'importo suddetto oltre interessi. Con l'impugnazione in esame, il Condominio affermava la legittimita' dell'addebito all'appellata (Tizia) dell'importo della delibera, in quanto relativo a spese sostenute dall'appellante (Condominio) per la ricerca di un guasto, che aveva causato infiltrazioni in danno del condomino Caio; infiltrazioni provenienti dall'unita' immobiliare di proprieta' di Tizia. Costituendosi in giudizio, l'appellata Tizia, eccepiva il difetto di legittimazione processuale dell'Amministratore e, nel merito, insisteva per la conferma della sentenza impugnata.
La legittimazione ad agire dell'amministratore. L'amministratore di condominio, nei limiti delle attribuzioni conferite dall'art. 1130 c.c. ovvero dal regolamento di condominio o, ancora, dall'assemblea, ha la rappresentanza del condominio e puo' agire in giudizio sia contro i condo'mini sia contro i terzi. Per quanto riguarda la legittimazione attiva secondo l'interpretazione tradizionale, il legislatore ha inteso riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell'integrita' dell'immobile (Cass. n. 8233/2007), cioe' ad atti meramente conservativi. Resta, invece, esclusa la possibilita' di esperimento di azioni reali contro i singoli condomini o contro terzi dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarita' o al contenuto di diritti su cose e parti dell'edificio (Cass. n. 3044/2009 e Cass. n. 5147/2003). Nel caso di legittimazione passiva se, dal lato attivo, non occorre la partecipazione di tutti i condomini nei giudizi promossi a tutela dell'utilizzazione e del godimento dei beni comuni, non diversamente deve ritenersi per quanto concerne la legittimazione passiva dell'amministratore, che e' prevista dall'art. 1131 c.c., comma 2. Tale legittimazione ha portata generale in quanto estesa a ogni interesse condominiale, essendo la ratio della norma diretta a evitare il gravoso onere a carico del terzo o del condomino, che intenda agire nei confronti del condominio, di evocare in giudizio tutti i condomini. Premesso cio', in assenza di regolare autorizzazione o di ratifica, l'amministratore risulterebbe privo di legittimazione ad agire, o a resistere, in giudizio, con la conseguenza che la stessa si tradurrebbe nella mancanza della titolarita' del rapporto giuridico fatto valere in giudizio, per inesistenza dello stesso o per essere di pertinenza di un terzo(Cass. civ., 22/04/2009, n. 9558).
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Addebito spese individuali in condominio. Devono considerarsi illegittime tutte quelle spese individuali che si e' provveduto ad addossare al condomino senza un accertamento da parte dell'Autorita' Giudiziaria o comunque senza una sua espressa accettazione.Si pensi alle spese legali per il sollecito di pagamento o a costi di riparazione di parti comuni asseritamente danneggiate dalla condotta del condomino cui sono state imputate.In questi casi la legge non consente l'addebito diretto, ma per addivenire a tale risultato richiede o il riconoscimento della controparte (il condomino) oppure l'accertamento e la condanna da parte dell'Autorita' Giudiziaria.
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Il ragionamento del Tribunale di Belluno. A seguito dell'istruttoria, il tribunale adito ha evidenziato che l'amministratore non aveva provveduto a richiedere e ad ottenere dall'assemblea la necessaria ratifica dell'impugnazione proposta, sicchè l'impugnazione e' risultata inammissibile. Tra l'altro, l'appello e' risultato anche infondato nel merito, attesa l'evidente nullita' della delibera che ha preteso di addebitare alla condomina Tizia in sede di riparto del consuntivo, una spesa personale (spese legali). Sull'argomento in esame, lo stesso Tribunale con una precedente pronuncia(sent. n. 10247 dell'11 settembre 2015), aveva evidenziato che nel caso di addebito (nella specie costo del sollecito scritto da parte dell'avvocato, addebitatogli quale voce di spesa individuale senza alcun riconoscimento da parte sua), l'ordinamento non riconosce all'assemblea alcun potere di autotutela, sicchè, costi individuali discendenti da comportamenti asseritamente illegittimi possono essere addebitati al responsabile solamente nel caso di accertamento giudiziale.Nello specifico, si legge in sentenza, le delibere di addebito di spese individuali non dovute, nei termini qui spiegati devono essere considerate nulle.
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale di Milano, con la pronuncia in commento ha dichiarato inammissibile l'appello e ha confermato l'impugnata sentenza.
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