La delibera assembleare che non accoglie l'uso turnario del parcheggio e' nulla perchè viola il principio di solidarieta' tra condo'mini. Questo e' quanto stabilito il Tribunale di Roma con la Sentenza nr 319 del 2016 in merito all'uso turnario di un bene comune da parte dei comproprietari.
La nozione di pari uso della cosa comune cui fa riferimento l'articolo 1102 codice civile, risulta applicabile in materia condominiale in ragione del richiamo contenuto nell'articolo 1139 codice civile.
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Il concetto non va inteso nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facolta' di trarre dalla cosa comune la pia'¹ intesa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri compartecipi.
L'assemblea dei condomini non puo', quindi, decidere di disciplinare l'uso di un bene comune in spregio delle esigenze di tutti i condo'mini.
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Cio' vuol dire, ad esempio, che, nel caso in cui un'autorimessa condominiale non sia abbastanza grande da garantire a tutti i compartecipi di potervi parcheggiare la propria autovettura, la stessa adunanza e' tenuta ad adottare misure di sfruttamento del bene alternative a quelli preesistenti.
Una delle possibili opzioni da praticare in proposito e' l'uso turnario del parcheggio tra gli stessi condo'mini.Tanto e' quanto ha stabilito, in proposito, il Tribunale di Roma con la Sentenza nr 319 del 2016.
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In fatto. Il signor Tizio lamenta che l'autorimessa condominiale non sia pia'¹ sufficiente a garantire a tutti i condo'mini di poter parcheggiare le rispettive autovetture. Queste, nel tempo, sono diventate sempre pia'¹ grandi e occupano maggiori spazi, rispetto anche agli stalli riservati a ciascuno dei condo'mini. Egli propone ai propri vicini di stabile in sede assembleare delle modalita' di sfruttamento dell'area comune alternative. Tra le diverse ipotesi prospettate include quella dell'uso turnario del parcheggio.
Convocata l'assemblea dei condomini e regolarmente costituitasi, la stessa ha pero' deliberato, sul merito del punto all'ordine del giorno, di non disporre alcun mutamento rispetto le preesistenti modalita' di parcheggio all'interno dell'autorimessa comune, cosa'¬ respingendo la proposta di Tizio. Questi, allora, ha impugnato la deliberazione in disamina avanti al Tribunale competente lamentandone l'illegittimita' .
Costituitosi il Condominio in giudizio, lo stesso ha eccepito la perfetta regolarita' della statuizione. Ha altresa'¬ dedotto l'avvenuto usucapione degli stalli da parte di taluno dei condo'mini.
La sentenza. Il Giudice di Roma ha accolto la tesi dell'attore, affermando che la determinazione collegiale era effettivamente inficiata da un vizio di invalidita' , della specie di nullita' .
La perizia sui luoghi (cosiddetta CTU) aveva in precedenza rilevato, prendendo le misure dell'area comune, che gli spazi preesistenti, in effetti, non erano sufficienti a garantire a tutti i condo'mini di poter regolarmente parcare la propria autovettura al suo interno. Si era appurato, dal punto di vista tecnico e scientifico, che sussisteva una compressione del diritto al pari uso della parte comune anzidetta e che questo, in quanto tale, inficiava le prerogative vantate al riguardo dall'attore.
La delibera assembleare oggetto di gravame e' stata quindi ritenuta invalida, nella misura in cui decidendo di non aderire alla proposta di uso turnario dell'autorimessa da parte di tutti i condo'mini si e' posta in modo contrario al precetto di cui all'articolo 1102 codice civile, a mente del quale: 'Ciascun partecipante puo' servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto ['¦]'.
L'uso turnario di un bene comune da parte dei comproprietari (o meglio dei condo'mini) - rammenta la Sentenza - costituisce una delle modalita' di godimento dell'area di parcheggio, laddove questa ultima non sia sufficiente ad ospitare il ricovero di tutte le autovetture di costoro.
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In conclusione e' possibile affermare che la gestione degli spazi comuni nel condominio degli edifici deve essere improntato al dovere di lealta' e solidarieta' reciproca tra i compartecipi. Ragione per cui quando lo sfruttamento di un bene comune da parte di costoro non sia 'equo' e' compito dell'assemblea garantirne un bilanciamento secondo il principio del'pari uso'. Cio' importa che laddove gli stalli presenti nell'area di parcheggio siano insufficienti ad ospitare tutte le autovetture dei condo'mini e di tanto si discorra in sede assembleare, questa e' tenuta sempre ad approvare delle proposte deliberati a sopperire alla rilevata diseguaglianza sostanziale. Nella fattispecie la proposta formulata da Tizio in ordine all'uso turnario degli stessi e' stata ritenuta degna di nota da parte del giudice capitolino. Viceversa, la deliberazione l'ha respinta ingiustificabile, per cui e' stata dichiara invalida e improduttiva di effetto alcuno.