Il Tribunale di Milano annulla la delibera di un condominio che ha impedito ad un anziano il prolungamento della corsa dell'ascensore fino al quinto piano, ove abita l'anziano, riconoscendo a quest'ultimo il pieno diritto di utilizzare la cosa comune e di realizzarvi delle innovazioni sostenendo le relative spese e rispettando i limiti previsti dalla legge
Un anziano residente al quinto piano di un edificio condominiale, impugna una delibera dell'assemblea che gli vieta il diritto di prolungare la corsa dell'ascensore, a sua cura e spese, dal quarto al quinto piano dato che le sue precarie condizioni di salute non gli consentono di percorrere l'ultima rampa di scala dal quarto al quinto piano. Il ricorrente, quindi, chiede che sia dichiarata la nullita' di tale delibera poichè contraria al principio sancito dall'art. 1102 del codice civile norma che riconosce a ciascun condomino di diritto di servirsi della cosa comune purchè siano rispettati due limiti: non alterarne la destinazione, e non impedire agli altri condo'mini di farne il medesimo uso.
Nell'atto introduttivo del giudizio conclusosi con al sentenza in commento l'anziano ha precisato che prima dell'assunzione di tale delibera, si era premurato di presentare all'amministratore di condominio una richiesta per ottenere l'autorizzazione all'esecuzione di tali lavori allegando alla stessa un apposito progetto corredato da pareri tecnici che evidenziavano le caratteristiche dell'opera da realizzare e la sua piena fattibilita' senza compromettere in alcun modo decoro e stabilita' dello stabile.
Ciononostante il condominio ha completamento disatteso le richieste dell'anziano sostenendo che tale opera era irrealizzabile poichè avrebbe compromesso il decoro architettonico e la stabilita' dell'edificio, ed anche dopo la sua costituzione in giudizio ha ribadito tali concetti precisando che per il prolungamento della corsa dell'ascensore, sarebbe stato necessario interrompere tale servizio a lungo per consentire la realizzazione dei lavori, e cio' avrebbe comportato notevoli disaggi per gli altri condomini.
I giudici hanno constatato che nel caso di specie si discute di uso de
I giudici hanno constatato che nel caso di specie si discute di uso della cosa comune ad opera dei singoli condomini (art. 1102 c.c.) e di innovazioni (art. 1120 c.c.).
La pronuncia in commento, riportandosi ad un principio espresso dalla giurisprudenza di legittimita' in un caso analogo, ha precisato che nel caso di specie occorre coordinare i principi espressi dalle due norme appena menzionate. In particolare mentre l'articolo 1120 disciplina le innovazioni che, per l'impossibilita' della loro utilizzazione separata devono gravare su tutti i condo'mini (inclusi i dissenzienti), l'articolo 1102 riguarda le innovazioni che ogni condomino puo' apportare alla cosa comune a proprie spese a condizione, come gia' detto, che le stesse non alterino la destinazione della cosa comune e non impediscano agli altri condo'mini il medesimo uso.
Le innovazioni vietate, disciplinate dall'ultimo comma dell'art. 1120, sono quelle:
a) che recano pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza dell'edificio;
b) che ne alterano il decoro architettonico;
c) che rendano le parti comuni inservibili all'suo ed al godimento anche di un solo condomino. Il divieto previsto da tale norma ha portata generale.
Se un condomino, quindi, vuole realizzare un'innovazione nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1102 e dall'art. 1120 del codice civile non ha alcuna necessita' di chiedere autorizzazione all'assemblea, sempre che non esistano particolari limitazioni previste dal regolamento condominiale.
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Infine se il Condominio riscontra la presenza di un elemento ostativo alla realizzazione di una innovazione rientrante fra quelli elencati all'ultimo comma dell'art. 1120 del codice civile, o nell'art. 1102 c.c. deve dimostrarlo in concreto, e in mancanza di prova la relativa delibera che nega la realizzazione di una innovazione sara' affetta da nullita' . (Cass. 27.12.2004 n. 24006)
Orbene in base a tale ricostruzione della vicenda la tredicesima sezione civile del Tribunale di Milano ha accolto il richieste dell'anziano condo'mino dichiarando la nullita' delle delibera assembleare che aveva negato a quest'ultimo la realizzazione di una innovazione ( consistente nel prolungamento della corsa dell'ascensore dal quarto al quinto piano) nel pieno rispetto dei limiti previsti dagli articoli 1120, ult. Comma, c.c. e 1102.
Secondo il tribunale meneghino nessuna rilevanza puo' avere quanto genericamente sostenuto dal Condominio secondo il quale la realizzazione di tale opera pregiudicherebbe il decoro architettonico dell'edificio compromettendo la sua stabilita' .
Pertanto non avendo il Condominio dimostrato l'effettiva esistenza di uno degli elementi ostativi alla realizzazione di tale opera, la delibera deve essere considerata nulla e l'anziano condomino puo' realizzare a sua cura e spese il prolungamento della corsa dell'ascensore dal quarto al quinto piano, mentre al Condominio non resta altro che pagare le spese di giudizio ed incassare la sconfitta.
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