Cosa succede se l'amministratore convoca in ritardo l'assemblea per l'approvazione di due rendiconti relativi a due esercizi pregressi?
Della specifica questione si è occupato il Tribunale di Taranto con la recente sentenza del 21 settembre 2015. Secondo il giudice pugliese, la circostanza che, pur se in ritardo, l'assemblea abbia approvato i due rendiconti non esclude la gravità della violazione addebitata all'amministratore e la conseguente ricorrenza del presupposto per la sua revoca giudiziale.
Ne consegue che anche la singola violazione, cioè il fatto di non aver presentato il conto relativo ad un solo esercizio, è da considerarsi grave e, come tale, idonea ex art. 1129 c.c. a giustificare la revoca dell'incarico. Senza considerare che la delibera assembleare che approva rendiconti pluriennali, non osservando la regola della necessaria annualità del rendiconto (art. 1130-bis c.c.) è da ritenersi radicalmente nulla, e non semplicemente annullabile, a riprova della gravità del comportamento posto in essere dall'amministratore.
Nel caso di specie, l'amministratore non aveva reso il conto relativo agli esercizi luglio 2012-giugno 2013 e luglio 2013-giugno 2014. Solo nell'ottobre del 2014 convocava l'assemblea per l'approvazione del conto dei due esercizi, ma l'assemblea soprassedeva sul punto. Dopo la notifica del ricorso per la revoca giudiziale dell'amministratore, su iniziativa di un singolo condomino, si teneva finalmente l'assemblea condominiale, che approvava all'unanimità dei presenti i due rendiconti cumulativi.
L'amministratore aveva cercato di evitare la revoca facendo presente proprio il fatto che, in ogni caso, l'assemblea aveva approvato il proprio operato. Ma per il Tribunale di Taranto ciò non è sufficiente ad escludere la gravità della violazione commessa dall'amministratore, che giustifica senz'altro la richiesta di revoca dall'incarico.
L'amministratore revocato dovrà ora continuare a gestire il condominio in regime di prorogatio, fino alla nomina del successore.
La decisione in commento si fonda su una serie di argomentazioni.
Innanzitutto, va considerato che l'art. 1129 c.c. attribuisce la legittimazione attiva a proporre l'azione di revoca al singolo condomino; come dire che la volontà della maggioranza assembleare, che vada nella direzione dell'approvazione del suo operato, nonostante la violazione commessa, non può escludere di per sé l'illecito e la sua gravità.
In secondo luogo, il non rendere il conto della gestione rileva di per sé ai sensi dell'art. 1129 c.c. come grave irregolarità, al pari dell'omessa convocazione dell'assemblea per la sua approvazione, che al più deve avvenire nei 180 giorni prescritti ex art. 1130 c.c. (termine, nel caso di specie, ampiamente superato).
C'è poi da tener presente, nel caso specifico, una sorta di recidiva da parte dell'amministratore, se si considera che anche nel settembre 2015 l'approvazione assembleare aveva ad oggetto ancora una volta due esercizi cumulativi (periodo 2010-2012).
Un simile modo di operare è senz'altro illegittimo e determina peraltro la radicale nullità della delibera che approva più conti relativi ad esercizi diversi, perché viola la regola dell'annualità del rendiconto. Con l'ulteriore conseguenza che la stessa delibera potrà essere impugnata da qualsiasi condomino senza limiti di tempo.
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