La Corte di Cassazione con l'ordinanza del 21 agosto 2017 n.20214 ha evidenziato che “L'appaltatore non e' un mero esecutore e anche se realizza un progetto altrui deve tener presenti le regole della propria attivita' , superando anche l'ingerenza del committente.L'appaltatore e' responsabile e deve tenere sempre presente le regole dell'arte”.
=> Ecco perche' a volte ne risponde il progettista dei gravi difetti
La questione. La vicenda oggetto del giudizio trae origine dal contratto di appalto col quale la societa' committente Alfa aveva affidato alla societa' Beta i lavori di costruzione di un immobile.
I committenti proposero opposizione ai decreti ingiuntivi con i quali venne loro intimato il pagamento di corrispettivi in favore della societa' Beta, eccependo vizi delle opere eseguite e ritardi nella consegna, per i quali chiesero la condanna della Beta al risarcimento del danno.
Nel merito, a parere dei giudici, sussisteva un 'concorso di colpa' tra committente ed appaltatore in ordine ai vizi delle opere eseguite per il fatto che tali vizi «dipendevano anche dalla direzione dei lavori e/o da scelte della committenza».
Per tali motivi venne pronunciata condanna dei committenti a corrispondere all'appaltatrice societa' la somma di euro 181.626,18. Avverso tale pronuncia la societa' Alfa ha proposto ricorso in cassazione.
Il ragionamento della Corte di Cassazione. Contrariamente al ragionamento della Corte territoriale, i giudici di legittimita' hanno evidenziato che l'appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, e' sempre tenuto a rispettare le regole dell'arte ed e' soggetto a responsabilita' anche in caso di ingerenza del committente, cosicchè la responsabilita' dell'appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori, ove egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunziato al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacita' tecnica da lui esigibili nel caso concreto (Cass., Sez. 2, n. 8813 del 30/05/2003; Sez. 2, n. 8016 del 21/05/2012; Sez. 2, n. 23665 del 21/11/2016; Sez. 2, n. 1981 del 02/02/2016)”.
=> Il progettista non risponde del crollo colposo dell'edificio
In conclusione, se quindi non vi e' un'assoluta sovrapposizione del committente, la prestazione dovuta dall'appaltatore implica anche controllo e correzione degli eventuali errori di progetto (Cassazione, n. 6088/2000).
Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore e' tenuto, a titolo di responsabilita' contrattuale derivante dalla sua obbligazione di risultato, a fornire un'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza invocare il concorso di colpa di progettista o committente. E neppure errori nelle istruzioni del direttore dei lavori lo esimono da responsabilita' , essendo egli tenuto a controllarli e correggerli, secondo diligenza e perizia e dovendo sempre uniformarsi alle regole tecniche (Cassazione, n. 2214/1975).
Difatti Le regole dell'arte (patrimonio anche di un'impresa meramente esecutrice) possono contrapporsi all'obbligo di eseguire fedelmente un progetto palesemente incongruo.
E l'incongruita' va fatta presente a committente (specie se estraneo al settore edile), progettista e direttore dei lavori, manifestando dissenso (scritto o dimostrabile con testimoni) prima di procedere all'esecuzione.
Altrimenti l'appaltatore e' corresponsabile dei danni, nella misura in cui e' stato negligente nel non accorgersi dei problemi posti dal progetto.
In virta'¹ di tutto quanto innanzi esposto, la Corte ha accolto il ricorso; per l'effetto ha cassato la sentenza con rinvio ad altra Corte di Appello in merito alle responsabilita' dell'appaltatore.
Cassazione20214-2017.pdf