«Nel condominio in cui vivo, tra le spese generali indicate nel preventivo di gestione in discussione alla prossimo assemblea, ho notato che l'amministratore condominiale ha inserito il costo del corso di aggiornamento.
E' legittimo tutto cio'? Se l'assemblea dovesse approvare, sarei tenuto a pagare?
Specifico che l'amministratore e' uno dei condo'mini e che questo gestisce solamente quest'edificio.»
Amministratori condominiali e obblighi di aggiornamento
L'art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile specifica che per assumere incarichi di gestione degli edifici in condominio e' necessario svolgere attivita' di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Lo svolgimento di tale attivita' si sostanzia nella frequentazione di corsi di aggiornamento.
Il decreto ministeriale n. 140 del 13 agosto 2014 - Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' per la formazione degli amministratori di condominio nonchè dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali - specifica chi e come puo' tenere questi corsi, nonchè ogni quanto tempo debbono essere frequentati.
Per quanto qui c'interessa, e' utile specificare che:
- la cadenza dell'obbligo di formazione periodica e' annuale;
- il corso di formazione periodica deve avere una durata minima di quindici ore;
- l'amministratore deve seguire e superare il corso;
- il superamento del corso e' attestato dal responsabile scientifico dello stesso.
La cadenza annuale si calcola a far data dall'entrata in vigore del decreto ministeriale (Trib. Padova 24 marzo 2017, n. 818) e non tenendo in considerazione l'anno corrente.
Sono esonerati dall'obbligo di aggiornamento e quindi dell'obbligo di frequenza e superamento dei corsi di formazione periodica gli amministratori scelti tra i condo'mini dello stabile (art. 71-bis, secondo comma, disp. att. c.c.).
Insomma l'amministratore interno non e' tenuto ad aggiornarsi.
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Natura personale dell'obbligo e riflessi sulla gestione dell'edificio
L'obbligo di formazione iniziale e quello di formazione periodica ha natura personale. Tale conclusione la si trare anche leggendo le norme che consentono la gestione condominiale a societa' di persone e di capitali, rispetto alle quali, tuttavia, i requisiti di formazione (e non solo) «devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la societa' presta i servizi».
Come dire: se il condominio e' amministrato da una societa' in accomandita semplice, i soci accomandatari devono essere in possesso dei requisiti di legge. Se si tratta di una s.r.l. tali requisiti devono essere posseduti dagli amministratori.
Che cosa succede se viene nominato amministratore una persona che non ha seguito i corsi di aggiornamento, ovvero una societa' i cui responsabili - come sopra individuati - non sono in regola con gli obblighi formativi?
Per il Tribunale di Padova «e' pacifico in giurisprudenza che la mancanza di frequentazione del corso rende illegittima la nomina di amministratore di Condominio nel senso che l'amministratore non potra' assumere incarichi per l'anno successivo e che la sua nomina sarebbe nulla» (Trib. Padova 24 marzo 2017, n. 818).
Si badi: natura personale dell'obbligo sta a significare che il requisito dev'essere posseduto da chi amministra quale requisito per l'assunzione dell'incarico. Non si tratta di una qualita' del condominio avere un amministratore in regola con i requisiti di legge.
Cio' vuol dire che gli oneri economici derivanti dalla necessaria frequenza del corso di aggiornamento devono essere sopportati dall'amministratore personalmente. Come per qualunque altra professione.
L'incidenza di tale onere puo' sicuramente essere considerata ai fini della richiesta economica perla gestione della compagine, ma non puo' certamente essere addebitata come se si trattasse d'un costo di gestione dell'edificio.
Delibere di ripartizione del costo del corso di aggiornamento, invalidita' e conseguenze
Come per il premio dovuto in relazione all'assicurazione professionale, il costo per la frequenza dei corsi di aggiornamento non e' inseribile nel preventivo di gestione dell'edificio, ovvero nel rendiconto, quasi si trattasse di una voce di costo delle parti comuni.
L'assemblea ha il potere di decidere spese ed interventi o comunque azioni afferenti alle parti comuni dell'edificio e piu' in generale ha potere di decisione in merito a questioni d'interesse condominiale.
La spesa per il corso di aggiornamento che l'amministratore deve frequentare per svolgere la propria attivita' non rientra nel novero dei costi che l'assise condominiale puo' decidere di disporre ovvero ratificare.
Da cio' ne discende che la deliberazione che dovesse cosa'¬ decidere sarebbe da considerarsi radicalmente nulla, come tale impugnabile in qualunque momento.
Anche se, come nel caso sottopostoci, si tratta di cosa'¬ detto amministratore interno? Sa'¬, la qualita' di condo'mino non incide sulla illegittimita' della spesa?
E se i condo'mini all'unanimita' (cioe' tutti i condo'mini non solo tutti i condo'mini presenti) decidessero di sopportare quel costo? Potrebbero farlo? Certamente, ma quella decisione vedrebbe l'assemblea quale mero luogo di assunzione di una decisione che andrebbe considerato alla stregua di un accollo di un costo in capo ai singoli pro-quota e non al condominio.