La questione. In primo grado, il Tribunale di Milano accoglieva la domanda del Super Condominio (ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) rivolta nei confronti di Tizio (ex amministratore) alla restituzione della somma da lui trattenuta (circa settemila euro).
Tale somma era stata trattenuta dal professionista come compenso per lo svolgimento dell'attivita' di gestione svolta nei confronti del condominio.
In tale vicenda Tizio era stato inizialmente nominato amministratore giudiziale del condominio in data 3 giugno 2010 e solo in data 16 novembre 2011 veniva nominato amministratore con delibera dell'assemblea condominiale.
Solo in sede di delibera assembleare, il Super condominio gli riconosceva un compenso annuo oltre Iva per la sola gestione ordinaria, senza previsione e specificazione di ulteriori e diversi compensi.
Premesso quanto esposto, il tribunale ha accolto la domanda stabilendo che tra gli obblighi dell'amministratore rientra quello di non utilizzare per fini estranei all'interesse comune dei condomini le somme versate a titolo di spese condominiali e quelle eventualmente gia' presenti nella cassa condominiale.
Con riferimento, poi, al diritto al compenso del professionista, i giudici hanno affermato che l'attivita' dell'amministratore di condominio che sia connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza dei condomini, deve essere retribuita con il corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attivita' amministrativa di durata annuale e non deve, percio', essere retribuita a parte.
Tanto pia'¹ se le somme riscosse sono state trattenute prelevandole direttamente dai fondi condominiali senza autorizzazione o ratifica dell'assemblea. Avverso tale ordinanza, Tizio ha proposto appello innanzi alla Corte Territoriale.