L'articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione al codice civile e' stato introdotto dalla legge 220/2012 e stabilisce i requisiti soggettivi per essere nominati amministratori, facendovi rientrare, tra le diverse fattispecie, quello dell' 'onorabilita' '.
Eppure - per come si apprende - la condanna penale di un amministratore per il piu' 'antipatico' dei reati, vale a dire per quello relativo al delitto della 'appropriazione indebita' (di cui all'articolo 646 codice penale), sembrerebbe in sè non sufficiente a farlo decadere dal mandato, nè a legittimarne la revoca giudiziaria.
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Nel solco di un acceso confronto tra un 'giustizialismo' spinto(svolto da un condomino) e un dotto 'garantismo' (spiegato dall'amministratore), si pone Sentenza la Corte di Appello di Torino pubblicata in data 05 dicembre 2017 che trova una soluzione mediana e di rito. Esaminiamola nel dettaglio.
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Il caso. Tizia, quale condo'mina, ha chiesto al Tribunale di Asti di procedere alla revoca dell'amministratore - Caia, d'ora in poi -, evidenziando che costei era stata condannata per appropriazione indebita con Sentenza di primo grado.
Caia si e' costituita in giudizio e ha dedotto, a modo contrario, di aver compiutamente informato i condo'mini della condanna penale e di essere stata, cio' nonostante, dagli stessi nominata amministratore, con conferma del proprio mandato.