IL TAR Lazio, con una sentenza inedita, affronta le seguenti questioni:
Il fatto. L'Amministratore di un Condominio romano ha notificato una diffida al Comune capitolino, denunciando la realizzazione di numerosi abusi edilizi posti in essere da parte di uno dei condo'mini e chiedendo l'immediato intervento per inibirne l'esecuzione.
Si trattava di opere consistenti nell'accorpamento di quattro unita' immobiliari al piano terra incidenti sui muri maestri dell'edificio -effettuati senza il consenso del condominio - e del cambio di destinazione d'uso dei predetti locali, da magazzini ad attivita' commerciali privi di titolo idoneo autorizzativo.
Si trattava di opere consistenti nell'accorpamento di quattro unita' immobiliari al piano terra incidenti sui muri maestri dell'edificio -effettuati senza il consenso del condominio - e del cambio di destinazione d'uso dei predetti locali, da magazzini ad attivita' commerciali privi di titolo idoneo autorizzativo.
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Il silenzio serbato da 'Roma Capitale' ha spinto l'amministratore dello stabile ad impugnare l' atto di 'omessa pronuncia' e a rivolgersi al Tribunale Amministrativo del Lazio (TAR; d'ora in poi).
Instaurato, in seguito, il procedimento giudiziale, il Comune e i controinteressati, costituitesi in giudizio, hanno preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione ad agire in capo l'amministratore e, sul merito, la infondatezza dell'azione.
Il procedimento in questione e' stato recentemente deciso con Sentenza dell'11 gennaio 2018 del TAR Lazio, in sè inedita visto la materia trattata in tale sede.
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La Sentenza. Intanto sono state affrontate le questioni preliminari poste avverso il 'ricorso' proposto contro il silenzio serbato da parte dell'Amministrazione comunale. Di particolare pregio e' l'argomentazione offerta sui poteri dell'amministratore in tema di abusi edilizi posti in essere dai condo'mini.
Sotto tale profilo e' stato riferito che, ai sensi degli articoli 1130 e 1131 codice civile tra le attribuzioni dell'Amministratore rientrano, in verita' , sia il potere di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, sia quello di rappresentare a tal fine in giudizio il Condominio.
L'invio di una diffida all'Amministrazione (Comunale) allo scopo di sollecitarne l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo dell'attivita' edilizia e quello di repressione degli abusi, incidenti sulle parti comuni rientra tra tali poteri.
Anche la proposizione del ricorso contro il silenzio inadempimento della Pubblica Amministrazione rispetto tale richiesta, ben puo' ben ricomprendersi all'interno di tale ambito, riconducendosi, per l'appunto, nella cosiddetta 'tutela conservativa'.
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Valutata la perfetta legittimita' del ricorso, il giudice amministrativo ha poi 'bacchettato' il Comune di Roma per la condotta omissiva assunta nel merito della fattispecie. Viene riferito, a tal proposito, in Sentenza che il Condominio ricorrente, in quanto proprietario delle mura portanti dell'edificio - che sarebbero state interessate dall'esecuzione di lavori senza titolo, intraprese da parte del condo'mino-, riveste una posizione differenziata da qualsiasi altro soggetto, qualificabile nel senso che l rispettiva istanza e' tale da obbligare 'Roma Capitale' a portare a termine il procedimento richiesto e concluderlo con un provvedimento espresso. Ed invero.
Come evidenziato dalla costante giurisprudenza amministrativa (da ultimo, TAR Campania, Napoli, Sezione VI, 7 novembre 2017 n- 5198), il proprietario confinante, (e quindi, tanto piu' il Condominio avente sede nell'immobile interessato dai lavori) nella cui sfera giuridica incida dannosamente il mancato esercizio dei poteri repressivi degli abusi edilizi da parte dell'organo preposto, e' titolare di un interesse legittimo all'esercizio di detti poteri e puo', quindi, ricorrere avverso l'inerzia dell'organo preposto alla repressioni di tali abusi'.
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Ancora. 'A fronte della persistenza in capo all'ente preposto alla vigilanza sul territorio del generale potere repressivo degli abusi edilizi, il vicino che - in ragione dello stabile collegamento con il territorio oggetto dell'intervento - gode di una posizione differenziata, ben puo' chiedere al Comune di porre in essere i provvedimenti sanzionatori previsti dall'ordinamento, facendo ricorso, in caso di inerzia, alla procedura del silenzio-inadempimento'.
La Conclusione. Da tutto quanto sopra riportato deriva che il Comune e' tenuto, sempre e in ogni caso, a rispondere alla domanda con la quale i proprietari di terreni limitrofi, ovvero l'amministratore del Condominio chiedono l'adozione degli atti di accertamento delle violazioni poste in essere da parte di un condo'mino, e, ove sussistano le condizioni, anche ad adottare i provvedimenti repressivi previsti dal nostro ordinamento, pena la relativa condanna avanti al Giudice amministrativo.
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