L'emissione di assegni bancari post-datati risulta essere una prassi molto diffusa tra i condo'mini, che hanno l'abitudine di ritardare il momento dell'effettivo pagamento degli oneri condominiali, rimettendo all'amministratore assegni intestati al condominio, con una data di emissione di gran lunga posticipata rispetto a quella dell'effettiva consegna del titolo.
Tale prassi, di fatto, cela una vera e propria dilazione di pagamento delle quote condominiali, concessa dall'amministratore al condomino moroso, che ha il vantaggio di pagare nei tempi pattuiti ed all'infuori delle date stabilite nel piano di riparto spese approvato dall'assemblea condominiale.
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Nello specifico, il condomino, che emette il post-datato, sa che prima della data apposta sull'assegno, non avra' , sul conto corrente, la disponibilita' di denaro sufficiente a coprire l'importo del titolo emesso e di tale circostanza rende edotto l'amministratore che, dal canto suo, sa che qualora decidesse di andare a riscuotere lo stesso assegno prima della data indicata, con molta probabilita' rischierebbe di trovarlo scoperto.
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In pratica la post-datazione configura un patto fiduciario tra amministratore e condomino, che si accordano per riconoscere all'assegno una funzione simile a quella della cambiale, a garanzia del pagamento delle quote condominiali, ovverosia una promessa di futuro pagamento.
Di solito, poi, l'amministratore di condominio, in cambio della consegna dell'assegno post-datato, rilascia anche la ricevuta di pagamento delle quote condominiali, che risulterebbero coperte dall'importo del titolo ricevuto, consentendo al condomino di avere la quietanza prima che sia avvenuto il trasferimento di denaro sul conto corrente condominiale ed evitando allo stesso condomino di risultare moroso e quindi di essere destinatario di un decreto ingiuntivo, per il recupero coattivo delle quote scadute.
Ma quali sono le responsabilita' ed i rischi dell'amministratore di condominio, che riceve un assegno post-datato dal condomino moroso?
In via preliminare occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 31 del regio decreto n. 1736 del 21/12/1933, l'assegno bancario e' pagabile a vista ed ogni contraria disposizione si ha per non scritta.
In altri termini il patto tra creditore e debitore, con cui quest'ultimo conferisce al primo un assegno postdatato a garanzia di un futuro pagamento e' da ritenersi nullo (Cass. n. 10710 del 24.05.2016).
Di conseguenza l'amministratore puo' presentare il titolo all'incasso prima della data di scadenza, al fine di ottenerne il pagamento, giacchè tutti gli assegni sono pagabili a vista, fin dal momento in cui entrano nella disponibilita' dell'intestatario, compresi quelli post-datati che, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 507 del 30/12/1999, non configurano piu' un reato penale, ma soltanto un illecito sanzionabile, con una multa pari all'imposta di bollo evasa.
Di fatto, l'assegno post-datato rappresenta un titolo di credito valido, da un punto di vista penale e amministrativo, ma irregolare sotto il profilo tributario, in quanto usurpa le funzioni proprie della cambiale, sfuggendo al pagamento della relativa imposta di bollo.
Per tali ragioni la post-datazione non implica la nullita' dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullita' del corrispondente patto di non presentazione dell'assegno prima della data apposta, per contrarieta' a norme imperative.
In ogni caso, al di la' se l'assegno post-datato sia coperto da provvista oppure no, chi lo trae non commette un reato, nè tanto meno chi lo riceve.
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Cio' posto, si osserva come il problema principale per l'amministratore sia rappresentato dal rischio, ben noto, che l'assegno post-datato possa rivelarsi 'scoperto', in quanto il condomino debitore, alla data dell'incasso dell'assegno, potrebbe non disporre del denaro sufficiente a coprire l'importo riportato sul titolo di pagamento.
L'assegno scoperto rischia, a sua volta, di comportare un danno agli altri condo'mini che, ignari del patto intervenuto tra l'amministratore ed il condomino moroso, potrebbero vedersi recapitare un decreto ingiuntivo, da parte di un fornitore condominiale, per mancato pagamento di una fattura, rimasta insoluta a causa della mancata riscossione dell'importo dell'assegno post-datato, sul quale aveva fatto affidamento lo stesso amministratore.
Peraltro, nel caso in cui l'amministratore avesse rilasciato al condomino una ricevuta di pagamento delle quote condominiali corrispondenti all'importo dell'assegno post-datato, poi rivelatosi 'scoperto', bisognerebbe che lo stesso amministratore si adoperasse, all'istante, per confutare la validita' della stessa quietanza.
E ancora, nel caso in cui l'amministratore avesse rilasciato quietanza dietro consegna dell'assegno post-datato, che riportava una data di scadenza successiva a quella di approvazione del rendiconto condominiale, in condominio si assisterebbe ad una circostanza inverosimile.
E cioe' i condo'mini rischierebbero di approvare un riparto consuntivo falsato nell'importo del saldo di gestione, a causa della prematura contabilizzazione dell'importo dell'assegno post-datato, avvenuta prima del relativo trasferimento di denaro sul conto corrente condominiale.
Il rendiconto, si sa, deve riprodurre la situazione reale del condominio, con l'obbligo per l'amministratore di non poterci inserire dati contabili simulatori.
Ragion per cui potrebbe essere annullata la delibera di approvazione del rendiconto falsato, compreso il relativo piano di riparto spese, che risulterebbe essere errato, con riferimento agli incassi e quindi non veritiero nei saldi.
Ma al peggio non c'e' mai fine, se si pensa che l'amministratore per un assegno post-datato potrebbe incorrere anche in responsabilita' penali.
In pratica potrebbe accadere che il condomino, a seguito di furto o smarrimento del suo carnet di assegni, del quale faceva parte l'assegno post-datato rilasciato all'amministratore, attivi la c.d. procedura di blocco del pagamento assegni, trasmettendo alla sua banca copia della denuncia dell'accaduto, sporta alla competente autorita' di pubblica sicurezza.
In tale ipotesi puo' succedere che il condomino, nel contesto della denuncia, ometta di dichiarare una circostanza fondamentale, e cioe' che l'assegno post-datato in questione era stato legittimamente consegnato all'amministratore.
Dal canto suo lo stesso amministratore, ignaro della denuncia penale del condomino, potrebbe recarsi a versare l'assegno sul conto corrente del condominio e scoprire che l'assegno non e' stato pagato dalla banca del traente-condomino, a causa del furto o smarrimento dello stesso assegno.
Tutto cio', in parole povere, comporta un'accusa di furto in capo all'amministratore, che ha legittimamente ricevuto l'assegno, e cio' al di la' se il condomino abbia agito in mala fede o per errore.
Di conseguenza l'amministratore dovra' preoccuparsi, in fretta e furia, di ottenere la rettifica della denuncia da parte del condomino che, comunque, potrebbe rispondere del reato di calunnia, per aver esposto lo stesso amministratore ad un procedimento per furto.
In ogni caso la vicenda puo' soltanto arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministratore.
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Tali brevi considerazioni sembrano sufficienti per sconsigliare, vivamente, all'amministratore di accettare gli assegni post-datati da parte dei condo'mini, ma se proprio non se ne possa fare a meno, quantomeno e' consigliabile che lo stesso amministratore non rilasci quietanza fino alla data di incasso, oppure rilasci ricevuta salvo buon fine dell'assegno, allegandoci copia dello stesso assegno e facendoci scrivere, sopra la stessa copia, che quell'assegno post-datato e' stato rilasciato, per il pagamento delle quote condominiali, in una determinata data, con tanto di firma autografa del condomino traente.
Avv. Michele Orefice
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