La richiesta di rimborso irap puo' essere presentata dal professionista relativamente ai compensi percepiti e fatturati nell'ambito della posizione personale
'Va accolta la richiesta di rimborso Irap presentata dal componente di uno studio associato relativamente all'Irap versata sui compensi percepiti per incarichi di controllo ed amministrazione ricoperti in societa' ed enti, fatturati nell'ambito della posizione personale, priva di dipendenti e di beni strumentali di rilievo'.
Questo e' il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Civile con l'ordinanza n.19327 del 29 settembre 2016 in merito alla richiesta di rimborso IRAP.
La pronuncia in esame puo' essere estesa anche ad altre attivita' , come quella di amministratore di condominio svolta in autonomia dai singoli componenti l'associazione professionale.
I fatti di causa. In secondo grado era stato riconosciuto il rimborso dell'Irap versata da un dottore commercialista, che svolgeva la propria attivita' principalmente come membro di uno studio associato, ma anche in autonomia, come sindaco, revisore e amministratore di societa' ed enti.
Avverso tale pronuncia, l'agenzia dell'entrate promuoveva ricorso per cassazione sostenendo che, nella fattispecie in esame, sussisterebbero elementi di autonoma organizzazione tali da far presumere, in virta'¹ della partecipazione del contribuente alla associazione professionale, la quale attrarrebbe nel proprio ambito anche il valore aggiunto prodotto in autonomia.
L'IRAP e la sua applicazione all'autonoma organizzazione.