La vicenda. I comproprietari di un locale commerciale, sito in condominio, agivano in giudizio per ottenere l'annullamento di una delibera assembleare a causa della mancata convocazione di uno di loro. La deliberazione impugnata aveva ad oggetto la nomina dell'amministratore, alcuni lavori di manutenzione, nonchè l'approvazione del preventivo per la ripartizione delle spese. In particolare, gli oneri condominiali non versati dal precedente titolare venivano posti a carico dei nuovi proprietari del negozio, i quali non erano stati convocati dall'amministratore perchè - a suo dire - non gli avevano comunicato le proprie generalita' .
La sentenza. L'assemblea condominiale non puo' deliberare se non sono stati regolarmente convocati tutti gli aventi diritto (art. 1136 c. 6 c.c.); inoltre, l'avviso di convocazione deve essere comunicato cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza (art. 66 c. 3 disp.att. c.c.). L'omessa convocazione degli aventi diritto rende la delibera annullabile.
Tutto cio' premesso, e' agevole comprendere il percorso decisionale che ha indotto il giudice romano (Trib. Roma 5599/2016)a ritenere fondata la domanda proposta dagli attori.
Preme ricordare che ogni condomino ha diritto alla corretta e trasparente gestione della cosa comune, oltre che alla partecipazione attiva ad essa.
Le deliberazioni adottate in sede di assemblea, infatti, sono idonee ad incidere significativamente e direttamente nella sfera giuridica altrui.
Nel caso di specie, ad esempio, erano stati imposti oneri di spesa, ordinari e straordinari, in capo ai condomini assenti (perchè non convocati).
Il Tribunale di Roma, nella sua decisione, ribadisce il diritto di ciascun condomino di intervenire alle adunanze e di essere messo nelle condizioni di parteciparvi.