La vicenda. Un amministratore di condominio cita in giudizio il condominio chiedendo rimborso di anticipazioni effettuate nel corso degli anni. Il giudizio di primo grado, pero', ha respinto le richieste dell'amministratore accogliendo, invece, la domanda riconvenzionale formulata dal condominio e condannando l'amministratore al pagamento di una somma di circa mille cinquecento euro in favore del condominio, pari al pregiudizio subito dall'ente per non aver versato ad una finanziaria il quinto dello stipendio del custode, cessione di cui l'assemblea non era mai stata informata dall'amministratore.
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L'amministratore non demorde, e convinto di aver diritto a recuperare le anticipazioni di spesa sostenute per il condominio, impugna in appello la sentenza del Tribunale.
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La decisione. La Corte d'appello di Milano conferma la sentenza impugnata puntualizzando che la stessa ha correttamente inquadrato la vicenda sia dal punto di vista normativo che giurisprudenziale.Il punto focale della questione, osservano i giudici di secondo grado condividendo l'assunto del Tribunale, consiste nell'assenza della preventiva informazione del condominio del fatto che l'amministratore aveva fatto fronte ad una serie di anticipazioni di spesa durante gli anni di espletamento del suo mandato.
In particolare, fra le varie anticipazioni sostenute dall' appellante amministratore di condominio, figura anche l'emolumento dell'amministratore per la gestione del 2005 pari ad oltre novemila euro, cosa'¬ come attesta la fattura emessa nel 2006.