In tema di condominio, i dati dei condo'mini morosi chiesti dai creditori devono essere completi. Ne consegue che la documentazione pur prodotta dall'amministratore non e' sufficiente ad identificare compiutamente le parti, mancando le generalita' piene e complete e pertanto (l'amministratore) deve essere condannato alla produzione delle generalita' complete di tutti i condomini su cui gravano le spese richieste dal creditore.
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Cosa'¬ si e' pronunciato il Tribunale di Tivoli con l'ordinanza del 21 aprile 2016, ove e' stato precisato che il creditore non puo' soddisfare il credito vantato nei confronti del condominio, se prima non escute i condomini morosi, e per poter procedere in tal modo ha il diritto, previo interpello all'amministratore, di conoscere le generalita' complete di tutti i condomini.
Questi i fatti di causa. Un creditore terzo del condominio, in virta'¹ di titolo definitivamente esecutivo, vista l'inutilita' degli esperimenti espropriativi forzati, inviava all'amministratore richiesta di fornirgli i dati dei condomini morosi (tutti). L'amministratore non provvede; da qui il giudizio in base all'articolo 702 bis del codice di procedura civile affinchè il condominio sia condannato a fornire dati e quote millesimali dei condomini morosi. Nel corso del giudizio il condominio produceva copia della ripartizione millesimale del rendiconto consuntivo relativo al rispettivo credito; dal quale pero' emergono i soli cognomi dei condomini. Tuttavia per la difesa del creditore cio' non era sufficiente, quindi, insisteva per la produzione di tutti dati completi.
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Alla successiva udienza il condominio produce copia della scheda anagrafica degli stessi, con cognomi e nomi, ma mancano ancora precisi dati anagrafici, sia perchè in violazione delle stesse previsione dell'articolo 63 delle Disposizioni di attuazione sia perchè ogni conseguente ricerca sarebbe stata impossibile o comunque gravosa; per tali ragioni, il condominio insisteva nell'affermare che quanto sin la'¬ prodotto era sufficiente ed esaustivo secondo le previsioni della norma, precisando, poi, che quanto esibito rappresentava tutto cio' di cui l'amministratore era in possesso. Orbene, nella fattispecie in esame, l'oggetto della discussione riguarda la validita' della richiesta dell'elenco dei condomini morosi. A tal proposito, giova ricordare che ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. cod. civ., l'amministratore, su richiesta dei creditori non ancora soddisfatti, e' tenuto a trasmettere i dati dei condomini morosi; il comma 2° precisa che i creditori devono agire preliminarmente nei confronti dei condomini non in regola con i pagamenti e successivamente, dopo una preventiva infruttuosa escussione dei morosi, possono rivalersi nei confronti dei condomini in regola (c.d. beneficio di preventiva escussione).
Premesso quanto innanzi esposto, conformemente alle ultime pronunce della giurisprudenza di merito, il Giudice adito ha avuto modo di precisare che le richieste dei creditori dirette ad acquisire l'elenco dei condomini morosi devono essere riscontrate con sollecitudine; in difetto, sussiste la responsabilita' dell'amministratore del condominio per il danno generato dalla mancanza e/o dal ritardo nella consegna (In tal senso Giudice di Pace di Genova n. 9804 del 15 giugno 2015 e Tribunale di Palermo Ordinanza del 19 marzo 2014).
Nella vicenda in esame, il Tribunale adito, inoltre, ha evidenziato che la circostanza secondo la quale il condominio non era in possesso della puntuale tenuta dell'anagrafe condominiale e' un ulteriore inadempimento alle previsioni normative e non certo elemento giustificativo; difatti, sul punto, la legge n. 220/2012 ha modificato l'art. 1130 c.c. specificando al nuovo n. 6 che l'amministratore, dovra' curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale. Tale registro e' finalizzato a garantire una maggiore trasparenza della composizione della compagine condominiale sia nei rapporti interni tra comproprietari e tra questi ultimi e l'amministratore sia nei rapporti esterni con i privati e le pubbliche autorita' .
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale adito, ha accolto integralmente la tesi della difesa del creditore; pertanto, ha condannato il condominio alla comunicazione dei relativi nominativi degli inadempienti congiuntamente ai rispettivi dati anagrafici integrali, oltre alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente.
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