In tema di condominio, il ricorso per decreto ingiuntivo non e' lo strumento idoneo a soddisfare la pretesa creditoria allorquando il creditore chieda all'amministratore di un condominio la consegna dell'elenco dei morosi. Ne consegue che nella fase di opposizione, nonostante l'inefficacia del decreto ingiuntivo, l'amministratore e' comunque obbligato a fornire al creditore la documentazione richiesta (elenco condomini morosi e quote millesimali).
Questo e' il principio di diritto espresso dal Tribunale di Palermo con la sentenza del 5 maggio 2016 in merito all'obbligo di comunicazione dell'elenco dei morosi.
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I fatti di causa. Il condominio con citazione proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal competente Tribunale su istanza di Tizio (Creditore). In particolare, il condominio si opponeva alla richiesta del creditore della consegna delle tabelle millesimali condominiali e degli elenchi dei condomini morosi. A parere del condominio, il ricorso monitorio era inammissibile per diversi motivi: i documenti richiesti non erano ancora formati e quindi non potevano rappresentare oggetto di consegna; non vi era stata alcuna precedente notifica del titolo di credito e della missiva di messa in mora; la tabella millesimale era documento gia' noto al creditore opposto. Costituendosi in giudizio, Tizio (creditore), contestava in toto le difese del condominio e insisteva nella conferma del decreto ingiuntivo.
L'obbligo della comunicazione dell'elenco dei morosi. Preliminarme
L'obbligo della comunicazione dell'elenco dei morosi. Preliminarmente e' opportuno precisare chela legge n. 220/2012 ha previsto, a carico del creditore che voglia intraprendere un'azione di recupero crediti nei confronti del Condominio, l'obbligo di agire prima nei confronti dei condomini morosi e, solo in un secondo momento, anche nei confronti degli altri condomini.
Si tratta del c.d. beneficio di escussione, previsto dal nuovo art. 63 disp. att. c.c. a favore dei condomini 'virtuosi', cioe' in regola con i pagamenti. Strettamente legato a tale beneficio e' l'obbligo dell'amministratore - anch'esso previsto dall'art. 63 - di fornire ai creditori che lo interpellino i dati relativi ai morosi, a cui rivolgersi in prima battuta per il pagamento del credito. Per meglio dire, l'art. 63 comma 1, delle disp. att. c.c., prescrive che l'amministratore e' tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi; il comma 2 della stessa disposizione ammette i creditori ad agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti dopo la preventiva infruttuosa escussione dei morosi. Nei rapporti dell'amministratore con i condomini morosi e con i terzi creditori, il riferimento va effettuato con il preesistente art.1130, n. 3) c.c., il quale stabilisce che l'amministratore deve «riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni». Infine, l'art.1130, n. 10) c.c., obbliga l'amministratore a «fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso».
Premesso quanto esposto, dalla citata normativa si evidenzia che se da una parte, l'articolo 63 positivizza il diritto del creditore al conseguimento dei nominativi e delle carature millesimali, dall'altra parte, nulla riferisce in ordine alle modalita' con cui tale richiesta puo' essere esercitata.
Il problema della vicenda: il recupero dati dei condomini morosi tramite il decreto ingiuntivo. La prestazione riferibile all'amministratore non riguarda tanto la consegna della predetta documentazione hic et nunc considerata (elenco dei morosi), ma semplicemente l'obbligo dello stesso di conferire al creditore le informazioni ricavabili dalla documentazione in suo possesso. Quindi il ricorso per decreto ingiuntivo non e' lo strumento idoneo a soddisfare la pretesa creditoria allorquando il creditore chieda all'amministratore di un condominio la consegna delle tabelle millesimali e della documentazione comprovante eventuali pagamenti pro quota da parte di taluni condomini. Ne consegue che e'' inammissibile, ai sensi dell'art. 633 cod. proc. civ., l'istanza di ingiunzione di consegna delle tabelle millesimali, rivolta dal terzo creditore del condominio nei confronti dell'amministratore, al fine di ottenere l'esecuzione del titolo giudiziale, nei confronti dei singoli condomini morosi, stante la parziarieta' delle obbligazioni condominiali. (In tal senso Tribunale Napoli, Sezione 3 civile, Sentenza 7 luglio 2010).
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L'interpretazione del Tribunale di Palermo: le condizioni di ammissibilita' del decreto ingiuntivo e gli obblighi dell'amministratore. Conformemente ai principi esposti dalla giurisprudenza, il Giudice ha precisato che il creditore di un condominio non e' in grado di ottenere l'elenco dei condo'mini morosi di cui all'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile tramite il ricorso ad un decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la consegna di una cosa mobile determinata. Difatti l'articolo 633 del codice di procedura civile indica qualsiasi prestazione di dare che costituisca il contenuto di un rapporto obbligatorio. Viceversa, l'oggetto della prestazione riferibile all'amministratore, secondo la norma in commento, non e' quello di consegnare una cosa mobile determinata, ossia la documentazione condominiale, bensa'¬ riguarda, pia'¹ avvedutamente, l'obbligo di comunicare al terzo creditore le informazioni ricavabili dalla predetta documentazione rimasta in suo possesso, quanto le generalita' dei condo'mini e le quote millesimali che a questi fanno rispettivamente capo. Sicchè,nella fattispecie in esame, nonostante l'accertata inesistenza delle condizioni legittimanti il ricorso alla tutela monitoria, a parere del giudice siciliano, tuttavia, e' comunque ravvisabile in capo al condominio opposto l'obbligo di fornire al creditore le informazioni richieste (elenco condomini morosi e quote millesimali): diritto, in questo caso, ritenuto certamente esigibile in sede di giudizio di cognizione instauratosi in conseguenza dell'atto di opposizione da parte del condominio.
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale di Palermo ha revocato il decreto ingiuntivo e ha dichiarato il Condominio opponente tenuto a comunicare in favore del Creditore i dati afferenti ai condomini morosi, nonchè la consegna delle tabelle millesimali.
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