Cosa succede se un amministratore, senza essere autorizzato dall'assemblea decide di sottoscrivere una transazione, in tal caso il suo operato e' conforme alle regole dettate dalle norme del codice civile in materia di nomina revoca ed obblighi dell'amministratore e del mandato?
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La vicenda. Un condomino cita in giudizio l'amministratore deducendo l'inadempimento da parte di quest'ultimo degli obblighi scaturenti dal mandato, specificando che lo stesso aveva provveduto a pagare in favore di una ditta alcune fatture relative ad opere eseguite per conto del condominio provvedendo anche alla stipula di una transazione.
Il condomino attore, invece, contesta che alcune opere non erano mai state realizzate e che l'amministratore di condominio aveva stipulato la transazione senza essere stato autorizzato dal condominio che, con una precedente delibera, aveva nominato una commissione di condomini al quale era stato attribuito il compito di monitorare una serie di attivita' condominiali.
Sempre nella citazione l'attore ha dedotto che l'amministratore era venuto meno ad una serie di obblighi su di esso gravanti in quanto non aveva provveduto al recupero forzoso di un credito del condominio, nè tanto meno si era attivato per il recupero forzoso dell'ammanco di cassa creato dal precedente amministratore.
L'amministratore di condominio, regolarmente citato, si e' costituito negando ogni addebito e precisando che la propria piena legittimazione alla sottoscrizione dell'accordo transattivo, senza avere necessita' di convocare la commissione dei condomini, era riconducibile ad un verbale assembleare che aveva ratificato la transazione eseguita.
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