Se l'assemblea condominiale delibera che ai lavori di rifacimento nell'appartamento deve provvedere la compagnia assicuratrice, l'amministratore non puo' disattendere tale decisione.
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Il Tribunale di Roma(sentenza depositata 02 febbraio 2017 n. 1971) ha precisato che l'amministratore del condominio non puo' disattendere la deliberazione assunta dall'assemblea, sottraendosi cosi ai vincoli dalla stessa discendenti. Di conseguenza, i l professionista puo' sollecitare ripensamenti o dimettersi, se e' in disaccordo, ma non disattendere la decisione per cui i lavori spettano all'assicurazione.
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La natura giuridica delle deliberazioni condominiali, viene dalla dottrina e dalla giurisprudenza, individuata principalmente sulla base dell'oggetto della deliberazione stessa.
Inequivocabile il legame mai totalmente confutato che vi e' tra, diritto reale esclusivo – condominio- manifestazione di volonta' dell'assemblea condominiale, caratterizzato dalla natura reale del suo presupposto.
Pertanto diremo che il verbale assembleare ha la funzione strumentale di rappresentare il procedimento formativo della volonta' assembleare.