L'amministratore condannato per appropriazione indebita, per aver distratto denaro dal conto del condominio, oltre a dover restituire gli importi illegittimamente prelevati, e' altresa'¬ tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., sub specie di danno morale, quantificato in via equitativa dal giudice.
Cosa'¬ ha disposto il Tribunale di Roma con sentenza n. 17222/2016, pubblicata il 19 settembre 2016. Il giudice della capitale ricorda che la risarcibilita' del danno morale, in caso di fatto illecito costituente reato (art. 185 c.p.), deve essere riconosciuto anche con riguardo ai reati contro il patrimonio, come, appunto, il reato di appropriazione indebita.
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Scatta dunque il risarcimento anche del danno non patrimoniale per l'ex amministratore riconosciuto colpevole in sede penale di aver distratto illegittimamente somme del conto corrente condominiale, senza autorizzazione e senza restituirle.
Nel caso di specie, il Condominio aveva denunciato l'ex amministratrice per aver sottratto denaro dal conto corrente condominiale. Il procedimento penale si era concluso con la condanna della professionista per il reato di appropriazione indebita.
Il condominio aveva poi agito anche in sede civile, per la conferma del sequestro e la restituzione delle somme sottratte, la restituzione della documentazione contabile del condominio e chiedendo altresa'¬ il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.
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