Se la morosita' e' collegata solo alla pertinenza dell'immobile, il gestore non puo' staccare l'acqua al condo'mino
In tema di condominio, deve essere ordinato all'azienda che gestisce la somministrazione delle risorse idriche di riattivare immediatamente la fornitura del servizio relativo all'immobile a uso residenziale dell'utente laddove la morosita' che ha determinato la sospensione riguarda il solo contratto di somministrazione relativo a una mera pertinenza dell'immobile, un garage, essendo invece particolarmente afflittivo l'impedimento a usufruire di servizi essenziali garantiti dall'articolo 32 della Costituzione, che tutela il diritto alla salute.
Cosa'¬ si e' pronunciato il Tribunale di Fermo con l'ordinanza n. 703 del 23 marzo 2016, ove e' stato precisato che l'acqua in casa va riallacciata d'urgenza se le bollette non pagate riguardano solo il garage, perchè la sospensione di servizi essenziali finisce per ledere valori tutelati dalla Costituzione.
Questi i fatti di causa. Una condomina, con ricorso cautelare (art. 700 c.p.c.), adiva il tribunale di competenza, per il ripristino della fornitura dell'acqua, a causa della chiusura dell'impianto potabile da parte del gestore del servizio idrico.
Nel merito, la ricorrente, precisava che in casa vi era la presenza di
Nel merito, la ricorrente, precisava che in casa vi era la presenza di una minore (figlia) e che la morosita' aveva ad oggetto solo la bolletta relativa al contratto della pertinenza dell'immobile (garage); nonostante cio', il gestore del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale aveva sospeso la fornitura del servizio anche all'abitazione.
Nel corso del procedimento, il giudice adito, preliminarmente evidenziava che nella fattispecie in esame, i contratti di somministrazione idrica erano due: questi erano stati stipulati per l'immobile ad uso residenziale della ricorrente e per quello relativo al garage.
Di tali contratti, la ricorrente si e' resa morosa solo di una fattura concernente il contratto di somministrazione di acqua del garage.
=> La sospensione dell'erogazione della fornitura dell'acqua per morosita' condominiale
Orbene, a tal proposito, nella pronuncia in commento, e' emerso che tale sospensione era apparsa afflittiva per l'utente del servizio idrico, comportando di fatto l'impedimento ad usufruire di servizi essenziali, quale e' l'erogazione dell'acqua, garantito dall'articolo 32 della Costituzione che tutela il diritto alla salute.
Sul punto, giova ricordare che la giurisprudenza di merito non ha, al momento, assunto una posizione unitaria per la possibilita' di sospensione dei servizi ritenuti 'essenziali', esistendo ad oggi, una serie di pronunce diverse, alcune di segno diametralmente opposto (Ordinanze Trib. Torino del 21.8.2014 e Tribunale di Brescia del 29.09.2014; contra Tribunale di Roma, Ordinanza del 27 Giugno 2014, Tribunale di Brescia, Ordinanze del 17.02.2014 e del 21.05.2014).
Nell'attesa di un necessario intervento chiarificatore, visti i rilevanti interessi in gioco e la possibilita' di intaccare servizi senza dubbio essenziali, sarebbe preferibile, la tesi meno afflittiva del Tribunale di Milano esposta con l'ordinanza del 24.10.2013: possibilita' di sospensione solo dei servizi 'non essenziali', con esclusione di quelli relativi alla fornitura di acqua e riscaldamento che, semmai, potrebbero essere interrotti solo negli immobili non destinati ad abitazione principale (quali ad esempio: doppi immobili, box, garage, cantine, ecc.).
In buona sostanza, l'interruzione di un servizio comune qualora leda un diritto costituzionalmente tutelato quale, nel caso concreto, il diritto alla salute, non puo' trovare mai applicazione nei confronti di un condominio moroso.
Alla luce delle considerazioni innanzi espose, si evidenzia che, nel caso de quo, vi e' la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, posto che, quanto al primo requisito, l'illegittimita' della sospensione della fornitura idrica nell'abitazione non puo' revocarsi in dubbio con riguardo a morosita' relativa alla fornitura idrica del solo garage; con riguardo al secondo requisito, il fatto che la ricorrente abbia inteso per qualche mese non richiedere la via d'urgenza per la ricerca di soluzione al conflitto, alternativa al cautelare, non puo' ritenersi sintomatico dell'insussistenza del periculum, stante l'essenzialita' del servizio.
Per tali ragioni, il giudice ha accolto il ricorso cautelare con condanna dell'ente alla riattivazione immediata della fornitura del servizio idrico integrato, relativamente al contratto pertinente all'immobile ad uso abitativo.
=> Sei moroso? Niente acqua!