Il gestore del Servizio Idrico Integrato non puo' emettere “bollette acqua” maggiorate per i consumi registrati all'interno delle “pertinenze” degli immobili destinati ad uso abitativo (siano esse cantine, soffitte, garage o che altro…).
A dettare l'importante principio e a valorizzarne la portata innovativa vi ha pensato la Corte di Cassazione con la Sentenza 26511 depositata in data 09 novembre 2017.
Analogamente a quanto successo per la TARI, anche qui, una pratica “scorretta” ha comportato una dispendiosa vessazione nei confronti dei cittadini-utenti del servizio, a cui, fortunatamente, pare essersi posto rimedio (con tale importante precedente!).
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In fatto. Un'associazione di consumatori – esercitando l'azione prevista dall'articolo 140 del Codice del Consumo - ha citato in giudizio la Societa' che gestisce il Servizio idrico integrato nell'area di Salerno per denunciare l'emissione di bollette “gonfiate” nei confronti dei cittadini proprietari di pertinenze immobiliari ed inibirne l'applicazione futura.
Cio' che e' stato contestatoalla Societa' di gestione del servizio idrico (SII), in particolare, era la violazione del disposto dell'articolo 817 codice civile, a mente del quale: “Le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa, senza costituirne parte integrante e senza rappresentare elemento indispensabile per la sua esistenza, ma in modo da accrescerne l'utilita' o il pregio. La pertinenza e' dunque un accessorio della cosa principale”.
In buona sostanza, si opinava che il gestore del SII nel calcolare il consumo d'acqua relativo alle pertinenze degli immobili adibiti ad uso abitativo applicava una tariffa diversa a quella applicata alle stesse abitazioni principali(come da essi confermato) e che tale pratica commerciale non fosse legittima.
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La Sentenza della Corte di Appello. Mentre in primo grado l'azione veniva respinta, la stessa era accolta in grado di appello. Secondo il giudice d'appello l'applicazione della “tariffa ad uso non domestico” ai consumi relativi alle pertinenze delle abitazioni contrasta il vincolo di strumentalita' e complementarieta' funzionale esistente con l'immobile destinato ad uso abitativo (la cosiddetta “res principale”) di cui al citato articolo 817 codice civile.
La pertinenza di immobile ad uso abitativo deve – soggiunge il decidente – ritenersi destinata al medesimo uso ed allo svolgimento della relativa attivita' , senza poter essere equiparata a quella esercitata in impianti ricettivi o in aziende artigianali commerciali e industriali.
Tale principio risulta, peraltro, confermato dal contenuto del parere rilasciato dal Ministero della Economia e della Finanza emesso nel mese di dicembre dell'anno 2004, a mente del quale i box auto, se collegati funzionalmente all'appartamento, sono da considerarsi sue pertinenze, salva diversa destinazione d'uso, da accertarsi in concreto in relazione al caso specifico.
Sulla base di quanto sopra esposto, la Corte di Appello campana ha concluso affermando che i consumi idrici registrati nei contatori a discarica applicati nelle pertinenze degli immobili ad uso abitativo devono essere assoggettate ad una tariffa per uso domestico.
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La Sentenza della Corte di Cassazione. Il gestore del servizio idrico non ci sta e decide di impugnare la Sentenza avanti la Corte di Cassazione. Secondo costoro non sussisterebbe alcuna violazione del codice del consumo (articolo 2), in quanto, ai sensi della delibera CIP n. 46 del 1974, le utenze domestiche rappresentano l'eccezione, e tutte le altre utenze, di converso, sarebbero la regola. Quindi, nessuna maggiorazione tariffaria sarebbe stata applicata nella fattispecie trattata, giacchè risulterebbe legittimamente praticabile sia la tariffazione ordinaria per uso domestico delle abitazioni secondarie sia quella agevolata per usi domestici delle abitazioni principali.
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Secondo i giudici di legittimita' , le complesse censure mosse alla sentenza impugnata non colgono nel segno. Esse, infatti, non individuano e/o non riescono a censurare la ratio posta a fondamento della decisione assunta dai giudici di merito di secondo grado, specie con riferimento alla natura unitaria della tariffazione invocata.
Vi e' pia'¹ che la censura della superiore sentenza, secondo i predetti giudici, non risulta tampoco apprezzabile per l'assunta violazione del regolamento idrico e della stessaconvenzione accettata dal gestore all'atto di presa del servizio idrico integrato nell'area di riferimento.
Sulla base di tali premesse il ricorso e' stato respinto e confermata, dunque, la sentenza del giudice di appello impugnata.
Conclusione. I criteri di tariffazione dei consumi registrati nelle pertinenze non possono essere, dunque, diversi da quelli attribuiti all'abitazione principale. In altri termini, la tariffa dell'acqua consumata all'interno di un garage, posto come pertinenza dell'immobile abitativo, deve essere identica, analoga a quella applicata per in consumi registrati nell'abitazione principale.
Se cosi non fosse – cosa'¬ chiosa la Sentenza in commento - , saremmo dinanzi ad una “pratica scorretta” e, in quanto tale, la stessa sarebbe censurabile dall'utente impugnando la “bolletta” o chiedendone il rimborso, ove pagata, per indebito oggettivo.
=> I consumi di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi
CortediCassazione_sentenza_26511_9.11.2017.pdf