Non altera il decoro architettonico e, quindi, non va rimossa la zanzariera montata sul balcone di proprieta' privata, con struttura rimovibile, montanti in tinta con le ringhiere e tendaggi di colore simile a quello delle altre tende infisse sui balconi delle facciate condominiali. Questa la decisione adottata dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 3222 del 17 marzo 2017.
=> Sostituzione delle zanzariere e decoro architettonico
=> Installazione zanzariere alle finestre, problemi relativi all'estetica del palazzo
Il Giudice meneghino ha rigettata dal domanda di rimozione della zanzariera proposta dal condominio, in difetto di un divieto specifico del regolamento condominiale contrattuale e non configurandosi alcuna concreta alterazione delle linee architettoniche dell'edificio.
La controversia in esame prende le mosse dalla domanda formulata dal Condominio di condanna della condomina alla riduzione in pristino dell'aspetto della facciata condominiale tramite rimozione delle zanzariere apposte in corrispondenza del terrazzino di proprieta' esclusiva della stessa condomina.Domanda, come detto, respinta dal Tribunale di Milano, in quanto la zanzariera in questione ha caratteristiche intrinseche ed estrinseche che la connotano come un'alterazione non appariscente.
Va dunque escluso che possa creare alle linee architettoniche del fabbricato un pregiudizio estetico.
Il giudice milanese ricorda anzitutto che la norme del regolamento di condominio, di natura contrattuale, possono prevedere divieti pia'¹ rigorosi in tema di tutela del decoro architettonico, vietando interventi che possano alterare la simmetria, l'estetica o l'aspetto generale dell'edificio.