Dopo il diverso principio espresso dal Tribunale di Torino, la Cassazione ritorna sulla problematica, precisando chegli effetti della voltura, quale atto di accettazione tacita, si producono solo in favore di chi vi provveda, essendo anche necessario riscontrare per gli altri chiamati, se vi fosse stata o meno la spendita del nome in occasione della presentazione della denuncia di variazione catastale.
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I fatti di causa. Tiziettaconveniva in giudizio il fratello Caio per procedere allo scioglimento della comunione ereditaria scaturente dal decesso dei genitori (padre nel 1992 e madre nel 2006), nonchè della comunione ordinaria derivante dall'acquisto ad opera dei due fratelli di un bene immobile.
Il Tribunale adito con una prima sentenza non definitiva rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto (Caio) quanto al diritto di accettare l'eredita' paterna ad opera della convenuta e della defunta madre, nonche' la domanda riconvenzionale di usucapione concernente una porzione del bene acquistato in comunione ordinaria; con la successiva sentenza definitiva il Tribunale disponeva lo scioglimento di entrambe le comunioni in base al progetto di divisione predisposto dal CTU.
Avverso entrambe le sentenze, Caio proponeva separato gravame ed i due appelli venivano riuniti e decisi dalla Corte d'Appello di L'Aquila.
Con particolare riguardo all'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredita' paterna, la Corte distrettuale rilevava che la voltura catastale degli immobili caduti in successione costituiva atto di accettazione tacita dell'eredita' , sicchè era evidente che la voltura era stata fatta nell'interesse non solo dell'appellante (Caio), ma anche della madre e della sorella (Tizietta), non rilevando in concreto chi avesse proceduto in tal senso.
I diversi modi di accettazione dell'eredita' . Per esplicita disposizione del codice civile, l'accettazione pura e semplice puo' essere espressa o tacita, che comprende il caso in cui il possesso dei beni ereditari si protrae per oltre tre mesi. Pertanto l'accettazione:
- e' espressaquando la volonta' di accettare l'eredita' da parte del “chiamato” risulta palese e inequivoca;
- e' tacitaquando il “chiamato” all'eredita' pone in essere un atto che ha il diritto di compiere in qualita' di erede. Secondo l'insegnamento della Cassazione, l'accettazione tacita puo' essere desunta dal comportamento complessivo che realizza non solo atti di natura fiscale, come la dichiarazione di successione, ma anche atti che siano nel contempo fiscali e civilistici, come la voltura catastale che rileva anche ai fini dell'accertamento della proprieta' immobiliare.
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L'orientamento maggioritario: la voltura come accettazione implicita dell'eredita' . In merito ai fatti concludenti per l'accettazione dell'eredita' , l'orientamento maggioritario (legittimita' e di merito), riconduce la voltura catastale come atto idoneo a integrare l'accettazione implicita dell'eredita' poichè trattasi di atto rilevante non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprieta' immobiliare e dei relativi passaggi, in quanto soltanto chi intenda accettare l'eredita' assume l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio della proprieta' dal “de cuius” a sè stesso (in tal senso Cass. civ. sez. III, 11 luglio 2014, n. 15888; Cass., 12 aprile 2002, n. 5226 e Trib. Milano sez. IV civ., 12 febbraio 2013, n. 1994).
Il diverso principio del Tribunale di Torino in contrapposizione all'orientamento maggioritario. Secondo il giudice torinese (Ordinanza del 7 marzo 2017)“trattandosi di un atto legalmente dovuto, la cui inosservanza e' formalmente sanzionata, la voltura catastale non puo' pertanto essere ricondotta all'alveo degli atti di accettazione tacita di eredita' , dal momento che questi ultimi presuppongono un comportamento concludente, da parte del chiamato, la cui esecuzione deve essere rimessa al suo libero arbitrio”.
Difatti, a parere del Giudice, la voltura catastale effettuata all'Ufficio del catasto non e' idonea ad attribuire la proprieta' degli immobili, e conseguentemente nessun valore puo' avere in tema di accettazione dell'eredita' .
Per meglio dire, dal momento che il Catasto, assolvendo unicamente funzioni di natura fiscale, non costituisce titolo formale, nè fonte di prova piena della proprieta' immobiliare, essendo l'attribuzione di quest'ultima rimessa in via esclusiva all'Agenzia del territorio ovvero l'ex Conservatoria dei registri immobiliari (Cass. civ., 12 giugno 1987, n. 5135).
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Il ragionamento della Corte di Cassazione. Nella fattispecie in esame,il Tribunale adito dopo aver dato atto del principio giurisprudenziale (maggioritario) secondo cui la voltura catastale costituisce atto di accettazione tacita dell'eredita' , ha affermato che l'intervenuta volturazione dei beni appartenenti al defunto padre in favore dei tre eredi, sin dal 1993 (a fronte di una successione apertasi nel 1992) impediva la prescrizione del diritto di accettare l'eredita' .
Successivamente, la Corte Territoriale precisava che “la volturazione era stata fatta appunto nell'interesse di tutti i coeredi, aggiungendo che non rilevava chi poi in concreto vi avesse proceduto, in quanto gli effetti dell'atto ridondavano a vantaggio di tutti i coeredi stessi”. Premesso cio', secondo la Suprema Corte, tale ultima soluzione non puo' essere condivisa.
Per meglio dire, il ragionamento della Corte Territoriale contrasta con altro principio giurisprudenziale ove e' stato meglio precisato che “l'accettazione tacita di eredita' - pur potendo avvenire attraverso 'negotiorum gestio', cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attivita' procuratoria - puo' tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicche' non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredita' , in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del 'de cuius' (Cass. 11 luglio 2014, n. 15888).
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Cassazione con la pronuncia in commento ha accolto il ricorso di Caio. Per l'effetto ha cassato con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione affinchè provveda ad un nuovo riesame della vicenda attenendosi al suesposto principio di diritto (ed in sede di riesame del merito si potra' anche ove necessario valutare l'eventuale esistenza di altre ipotesi di accettazione tacita o ex lege della successione, trattandosi di questioni che il giudice di merito ha implicitamente ritenuto assorbite, avendo attribuito rilevanza dirimente alla tesi dell'accettazione tacita derivante dalla voltura catastale).
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