La veranda realizzata su un terrazzo non puo' in sè debordare il perimetro del balcone soprastante, in quanto la relativa realizzazione e/o esistenza violerebbe le distanze di cui all'articolo 907 codice civile, a mente del quale: “Quando si e' acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo del vicino, il proprietario di questo non puo' fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905 (1027 ss) […]”.
In ogni caso, il proprietario del piano sovrastante ha diritto ad esercitare, dalle proprie aperture, anche la veduta in appiombo, cioe' quella fino alla base dell'edificio.
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Sulla scorta di tale premesse, la Corte di Appello di Palermo, con Sentenza del 15 febbraio 2017 , ha sancito la prevalenza delle norme sui rapporti di vicinato rispetto quelle di natura condominiale, cosa'¬ obbligando il proprietario della veranda a procedere alla relativa rimozione.
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Il fatto. Tizia, premettendo di essere proprietaria di un appartamento al secondo piano di un edificio sito in Palermo, esponeva in giudizio che, a sua volta, la proprietaria dell'appartamento ubicato al primo piano, aveva realizzato nel terrazzo di propria pertinenza, una struttura in legno coperta.
Tale “veranda – a suo dire - alterava il decoro architettonico dell'edificio, violava le distanze legali di cui all'articolo 907 c.c., e pregiudicava il proprio diritto di veduta in 'appiombo', per cui ne chiedeva la rimozione.