Tra le principali novita' introdotte dalla Riforma del Condominio figurano sicuramente le disposizioni dettate in materia contabile, volte a incrementarne il livello di trasparenza.
=> Il condo'mino si deve sempre attivare per ottenere la copia della documentazione contabile
Evoluzione di una tutela. L'art. 1130 c.c., nella sua formulazione ante-Riforma, disponeva in via estremamente generica che l'amministratore alla fine di ciascun anno rendicontasse la sua gestione in sede assembleare, non sussistendo alcuna previsione in ordine alle modalita' ed ai criteri a cui attenersi nella redazione del relativo documento.
Interpretando tale inciso in materia di redazione del rendiconto annuale, si evidenzia come l'amministratore non aveva alcun obbligo di attenersi a schemi predefiniti, nè tantomeno a specifiche modalita' (con riguardo ai contenuti) e criteri di redazione.
In merito a tale inciso, per far fronte alle carenze normative, la giurisprudenza e' intervenuta pia'¹ volte precisando che il rendiconto annuale deve ispirarsi a criteri di chiarezza, di intelligibilita' e di semplicita' (Cass. Sez. Civ. n. 8877del 28 aprile 2005; Cass. Sez. II, Sent. n. 1405 del 23 gennaio 2007).
Secondo una particolare pronuncia (Cassazione, sentenza 1405/2007), non e' necessario che la contabilita' sia tenuta dall'amministratore «con rigorose forme analoghe a quelle previste per i bilanci delle societa' , essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione; nè si richiede che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri dell'organo deliberativo la facolta' di procedere sinteticamente all'approvazione stessa, prestando fede ai dati forniti dall'amministratore alla stregua della documentazione giustificativa».
=> Invalida la delibera assembleare che dispone l'approvazione di un rendiconto senza la cura delle formalita' preliminari