Coloro che intendono trasformare una tettoia in veranda, chiudendola con pannelli di vetro su intelaiatura metallica, devono chiedere concessione edilizia o possono procedere autonomamente ritenendo che la realizzazione di tale opera, poichè precaria ed amovibile, rientra nell'attivita' edilizia libera realizzabile senza alcun titolo abilitativo?
La terza sezione penale della Corte d'appello di Roma, riportandosi ad un orientamento ormai consolidato, ha stabilito che la trasformazione di una tettoia, circondata da muri perimetrali, in veranda mediante chiusura tramite pannelli di vetro su intelaiatura metallica, non costituisce realizzazione di una mera pertinenza nè intervento di manutenzione straordinaria, ma e' un'opera soggetta a concessione edilizia ovvero a permesso di costruire altrimenti si incorre nel reato previsto dall'art. 44 del Dpr 380/2001 (Testo unico dell'edilizia).
Tizio viene imputato del reato di previsto dall'articolo 44, comma 1 lett. b del Dpr 380/2001 poichè, in assenza di permesso di costruire, ha trasformato una tettoia in veranda realizzando una struttura in ferro (intelaiatura) su cui venivano collocati dei pannelli di vetro scorrevoli con apertura a soffietto.
In primo grado il Tribunale di Roma aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione.
La difesa dell'imputato ricorre in appello chiedendo la sua assoluzione con formula piena ribadendo che il fatto non e' previsto dalla legge come reato o non costituisce reato: sostenendo che l'opera realizzata non necessitava di permesso di costruire in quanto i pannelli in policarbonato erano stati posti per sostituire e rinforzare la precedente ed identica copertura e che la stessa opera di rafforzamento costituiva solo opera di manutenzione ordinaria e, costituendo i vetri a soffietto struttura precaria, la stessa non era soggetta ad alcuna autorizzazione.
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La terza sezione penale della Corte d'appello di Roma, ha confermato la sentenza di primo grado, condividendo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimita' secondo cui la trasformazione di una tettoia in veranda con struttura in metallo chiusa da pannelli di vetro a soffietto e' un'opera soggetta a concessione edilizia ovvero a permesso di costruire. (Cass. pen. Sez. III Sent., 26-04-2007, n. 35011)
In particolare, precisa la sentenza, una veranda chiusa da pannelli di vetro a soffietto deve considerarsi alla stregua di un nuovo locale autonomamente utilizzabile che difetta del carattere della precarieta' dato che non e' un'opera che sopperisce ad esigenze temporanee e contingenti, ma e' destinata a durare nel tempo ampliando il godimento dell'immobile.
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Per quanto riguarda, invece, la tesi della modesta entita' delle dimensioni della veranda perorata dalla difesa la stessa non trova riscontro dato che, nel caso di spese, la sua realizzazione ha assicurato un nuovo spazio al corpo immobiliare preesistente che, proprio perchè difetta del carattere della precarieta' , necessita di permesso a costruire poichè costituisce un organismo edilizio a parte autonomamente utilizzabile.
A tal riguardo la Corte d'appello si riporta ad un precedente della Cassazione che ha gia' ribadito in passato che la veranda non rappresenta un'opera precaria, al quale segue un intervento pia'¹ recente secondo che ha ribadito come la semplice trasformazione di un balcone in veranda rappresenta un'opera per la realizzazione della quale e' necessaria ottenere un permesso di costruire.( Cass. pen.6.4.1988 n. 6127; Cass. pen. 3.12.2013 n. 1483).
Applicando tali principi la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado, ribadendo che l'imputato non puo' essere assolto con formula piena puntualizzando che lo stesso si salva dal reato previsto dall'art. 44, comma primo lett. b) del Dpr 380/2001 che sancisce 'l'arresto fino a due anni e l'ammenda da € 10.328 a € 1.032,90 euro nei casi di esecuzione dei lavori in assenza del permesso di costruire'¦..' solo per l'intervenuta prescrizione!
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