Secondo il Tribunale di Palermo il termine di trenta giorni è sospeso provvisoriamente in caso di istanza di mediazione, e ove l'esperimento abbia dato esito negativo ricomincia a decorrere dal giorno in cui è stata presentata l'istanza
L'articolo 1137 codice civile disciplina la impugnazione delle deliberazione dell'assemblea dei condomini e stabilisce che: “
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”.
Il rimedio dell'impugnazione offerto dal citato articolo nei confronti delle deliberazioni assembleari riguarda unicamente le deliberazioni annullabili. In particolare, sono annullabili quelle delibere che abbiano vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta da legge o regolamento condominiale, quelle che siano affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o informazione dell'assemblea (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, 7 marzo 2005, n. 4806). Da non perdere: Mediazione: chi si rifiuta paga il doppio delle spese.
Stante l'occorsa modifica della norma da parte della Legge 220/2012 – con cui è stata eliminata dal testo la locuzione “fare ricorso” - l'esercizio dell'azione di gravame deve avvenire con la forma dell'atto di citazione (cfr, tra le tante, Tribunale Cremona, sentenza 23.01.2014 n° 37).
Prima di procedere alla notifica dell'atto di citazione è obbligatorio provvedere preliminarmente all'esperimento del tentativo di conciliazione. L'articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 nr 28, per come successivamente modificato, prevede che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio… è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione…”.
Ai sensi dell'articolo 71 quater delle disposizioni di attuazione al codice civile per controversie in materia di condominio intendiamo quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni di cui al libro III “Della Proprietà”, titolo VII “Della Comunione”, capo II “Del Condominio degli Edifici, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle stesse disposizioni per la relativa attuazione. Ergo, rientra appieno tra le materie di cui trattasi la fattispecie afferente la impugnazione delle delibere assembleari.
Nel qual caso, l'esercizio della domanda di mediazione “neutralizza” il termine di decadenza prescritto dal citato articolo 1137 codice civile.
Tuttavia, in caso di esito negativo, ci si è posti l'interrogativo se il termine di decadenza (ri)cominciasse a decorrere dal giorno in cui è stata presentata l'istanza di mediazione – da cui la sospensione del relativo decorso temporale -,oppure iniziasse a decorrere nuovamente e per intero (trenta gironi), propriamente a far data dall'atto del deposito del verbale negativo nella cancelleria dell'organismo di mediazione – da cui il concetto di “interruzione” del termine in sè -.
Sul merito della questione – non di poco conto, visto gli effetti preclusivi che potrebbero discendere– si è soffermato il Tribunale di Palermo, con la Sentenza pubblicata in data 19 settembre scorso.
La vicenda trattata traeva spunto dalla impugnazione di una delibera assembleare per un vizi che ne avrebbe importato la mera annullabilità. Il condòmino ricorrente agiva, preliminarmente alla notifica dell'atto di citazione, in sede di mediazione, trascorsi circa n. 28 giorni dalla data di emanazione della statuizione impugnata.
In seguito, svoltosi il tentativo di conciliazione senza esito, questi successivamente notificava atto di citazione avente ad oggetto la predetta impugnava a quasi un mese di distanza dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo.
Il condominio convenuto, costituitosi in giudizio,ha eccepito, preliminarmente al merito, l'inammissibilità dell'azione per avvenuta decadenza del termine prescritto dall'articolo 1137 codice civile.
La tesi difensiva in commento non ha lasciato insensibile il Giudice adito; anzi, Questi ha fatto proprio tale iter argomentativo, così diversamente rivisitandolo: “E' certo che l'articolo 5 del D.lgvo 4 marzo 2010 n 28 non richiamata ‘art. 2943 del 2 c.c. … il termine di decadenza pe l'impugnazione della delibera viene quindi sospeso – per una sola volta – dalla domanda di mediazione, ma non dal giorno della sua presentazione bensì “dal momento della comunicazione alle altre parti” […] parte attrice avrebbe dovuto iscrivere la presente causa a ruolo entro due giorni a lei rimanenti per promuovere l'azione giudiziaria … e non dopo un mese dalla suddetta perentoria scadenza, come nel caso che ci occupa. Da qui va accolta l'eccezione di inammissibilità della presente impugnazione e dunque ogni motivo non va esaminato.”: