Deve essere abbattuto il manufatto che impedisce l'esercizio del diritto di veduta se viene realizzato in violazione delle prescrizioni previste dall'art. 907 del codice civile che, disciplinando la distanza dalle vedute delle costruzioni, stabilisce che non possono realizzate costruzioni ad una distanza inferiore di tre metri dalle vedute.
Servitù di veduta e costruzioni. Per quanto concerne la servitù di veduta giova ricordare che quando si fa riferimento al concetto giuridico di servitù si intende, in sostanza, un peso imposto sopra un fondo ( fondo servente), a favore di un altro fondo detto dominante. Nel concetto generale di servitù disciplinato dall'art. 1127 del codice civile si colloca la servitù di veduta che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, è quel peso che garantisce al proprietario del fondo dominante il diritto di affacciarsi e di guardare sul fondo del vicino. ( Cass. 12.4.2006 n. 8572)
In merito distanza delle costruzioni dalle vedute l'articolo 907 del codice civile, al primo comma, stabilisce che “Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905.”. Il divieto di realizzare una costruzione a distanza inferiore di tre metri, secondo la Cassazione, è un divieto assoluto poiché la norma codicistica (art. 907 cc.) “enuclea in favore del titolare della veduta un diritto perfetto al rispetto della distanza legale da parte della costruzione del vicino”. (Cass. 11.6.2013 n. 14652, e nello stesso senso vedasi Cass. 12033/2011; in merito alla distanza nella realizzazione di costruzione da parte del fondo gravato da servitù di veduta vedasi: Cass. civ. Sez. II, 11-07-2012, n. 11729; nonché Cass. civ. Sez. II, 22-03-2012, n. 4608; mentre in tema di soggetti legittimati a far valere l'azione il rispetto delle distanze delle costruzioni dalle vedute vedasi: Cass. civ. Sez. II, 21-10-2009, n. 22348 ).
Il caso di specie. Nel caso giunto all'esame della Corte d'Appello di Palermo si discute proprio di distanze delle costruzioni dalle vedute e di servitù di veduta ma vediamo nel dettaglio in che modo si sviluppa la vicenda conclusasi con la sentenza in commento.
Tizio, proprietario dell'appartamento con terrazzo dal quale esercitava il diritto di veduta, cita in giudizio Caio proprietario della terrazza pertinenza dell'appartamento al terzo piano, sostenendo che quest'ultimo aveva realizzato una tettoia di legno che gli impediva l'esercizio di veduta, chiedendo la rimozione di tale manufatto. Il Tribunale accoglieva le richieste di Tizio condannando Caio alla rimozione della tettoia realizzata sulla terrazza.
La sentenza, a tal proposito, evidenziava che la tettoia era stata realizzata in aderenza con il muro perimetrale adiacente e senza il rispetto della distanza legale di tre metri dalla soglia del terrazzo di proprietà dell'attore.
Caio, proprietario della tettoia, propone appello impugnando la sentenza di primo grado.
La decisione. La sentenza della Corte d'appello di Palermo, confermando la pronuncia di primo grado, ha ribadito che la domanda di Tizio trova fondamento nella previsione dell'articolo 907 del codice civile secondo il quale “ quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo del vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905 c.c.”, e cioè avendo come punto di riferimento per il calcolo di tale distanza lo sporto dal quale si esercita il diritto di veduta e la nuova costruzione del fondo vicino. Di conseguenza l'opera realizzata in violazione della distanza legale, poiché, pregiudica l'esercizio del diritto di veduta del vicino, deve essere abbattuta ( In merito al rispetto di tale distanza legale delle costruzioni dalle vedute vedasi Cass. 18.4.2000 n. 4976; Cass. 4.11.2011 n. 22954).
La Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado disponendo nuovamente la rimozione della tettoia che aveva compromesso l'esercizio del diritto di veduta a Tizio, ritenendo che la consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel giudizio di primo grado, aveva chiaramente accertato che la tettoia del vicino era stata realizzato senza il rispetto della distanza minima di tre metri dallo sporto di proprietà dell'attore,. (Affinché possa parlarsi di veduta soggetta alle regole previste dall'art. 907 del codice civile in tema di distanze la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che è necessario che la veduta permetta l'inspectio e la prospectio in alienum (la vista e l'affaccio sul fondo del vicino) di fronte, obliquamente e lateralmente: così Cass. civ. Sez. II, 10-12-2014, n. 26049)
Conclusioni. La sentenza della Corte d'appello di Palermo, confermando la sentenza di primo grado, ha precisato che nel momento in cui si è acquistato il diritto di avere vedute sul fondo del vicino, il proprietario di tale fondo non può realizzare un manufatto ( tettoia nel caso di specie) ad una distanza inferiore di tre metri misurata dallo sporto da cui si esercita la veduta e l'opera realizzata.
In buona sostanza, quindi, seconda la Corte d'appello la tettoia deve essere abbattuta poiché, dato che è stata realizzata senza il rispetto delle distanze previste dalla legge, priva ingiustamente il fondo del vicino del diritto di veduta.
=> Se il vicino costruisce una tettoia che pregiudica la veduta