Se la terrazza copre in maggior parte un edificio e per altra piccola porzione anche un altro fabbricato, ed entrambi i palazzi sono costituiti in condominii distinti, e' configurabile una situazione di “supercondominio parziale”.
Ne consegue che i lavori necessari scongiurare il pericolo di infiltrazioni d'acqua negli appartamenti siti nei due palazzi spettano al supercondominio, in personale del suo legale rappresentante.
=> Niente danni morali se non c'e' reato e non sono lesi diritti della persona
=> Compravendita immobiliare e caparra. Le modeste infiltrazioni non fanno saltare il rogito.
E' quanto emerge dall'ordinanza del Tribunale di Catania pubblicata il 25 febbraio 2017.nell'ambito di un ricorso per denuncia di danno temuto. Spetta all'avvocato, nominato curatore generale ex art. 65 disp. att. c.c., quale rappresentante del supercondominio parziale nel giudizio cautelare tra le parti, disporre gli interventi indicati dal consulente tecnico d'ufficio per evitare le infiltrazioni negli appartamenti sottostanti.
Per il giudice siciliano,non solo il condominio ma anche il supercondominio puo' essere parziale. Ad esempio quando, come nel caso di specie, la terrazza esclusiva copra appartamenti di due palazzi distinti, fungendo dunque da copertura per gli appartamenti di entrambi gli edifici.Infatti, il condominio parziale sussiste ex lege tutte le volte in cui un bene risulti, per obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell'edificio, in condominio.
In tal caso, la contitolarita' del bene comune (e gli interventi e le relative spese per la conservazione e manutenzione) spettano soltanto a quei condomini che usufruiscono del bene.