In tema di condominio negli edifici sono valide e applicabili fintanto che non vengano sostituite le tabelle millesimali, anche di fatto, per lungo tempo applicate e rispettate dai condo'mini.
In questo contesto, pertanto, coloro che attivano un giudizio per la revisione delle tabelle millesimali e poi impugnano le successive delibere di approvazione della ripartizione delle spese sulla base di quei documenti, non hanno motivo di lamentarsi, potendosi attivare per la restituzione dell'indebito una volta ottenute le nuove tabelle.
=> Delibera per vizi di costituzione dell'assemblea
La ripetuta applicazione, quindi, non consente di considerare possibile la sospensione del processo per pregiudizialita' tra cause.
Questa, nella sostanza, la decisione cui e' giunto il Tribunale di Modena con la sentenza n. 1097 del 9 luglio 2013. Una pronuncia, come si suole dire, ormai datata, la il cui esame torna utile per il principio espresso.
Nel caso di specie due condo'mini impugnavano una delibera di approvazione di rendiconto e preventivo chiedendone l'annullamento, tra le altre cose, perchè erano state utilizzate per i riparti delle tabelle millesimali da loro stessi impugnate in altro giudizio pendente dinanzi alla medesima Autorita' Giudiziaria adita.
I condo'mini impugnanti non facevano segreto del fatto che le tabelle impugnate erano state applicate per anni: come si dice in gergo tecnico, quindi, si trattava di un fatto pacifico.
Proprio questa pacificita' e' stato uno degli elementi che ha portato alla reiezione della loro domanda.
Il giudice adito, datone atto, ha poi specificato che “il pagamento per diversi anni da parte dei condomini in base alla tabella di fatto applicata costituisce prova certa e sicura della vigenza di quella tabella che rappresenta il criterio concreto di ripartizione delle spese per la gestione delle cose comuni” (Trib. Modena 9 luglio 2013 n. 1097).
Insomma se per lungo tempo pago sulla base di una tabella che all'improvviso contesto, non posso poi sperare che quel mio comportamento non venga considerato.
Si badi: cio', dice il magistrato modenese, non vuol dire che le condotte del passato riverberino conseguenze irreversibili per il futuro.
Tuttavia, si legge, in sentenza la conseguenza immediata e diretta di quel comportamento “e' che il singolo condomino il quale per vari anni ha effettuato il pagamento in base alla tabella millesimale di fatto in vigore, ha l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese condominiali ripartite secondo la tabella in vigore fino a quando non abbia ottenuto la revisione di tale tabella di fatto, con facolta' di ripetizione delle maggiori somme pagate. (Cassazione civile, sez. II, 19/01/1995)” (Trib. Modena 9 luglio 2013 n. 1097).
Come dire: se per anni ho accettato una situazione che poi non mi e' pia'¹ andata bene, avro' anche diritto di vederla modificata (leggasi riportata nella legalita' ), ma fino a quell'accertamento dovro' continuare a fare come ho sempre fatto.
Nel caso di specie, pare utile evidenziarlo, la richiesta di sospensione provvisoria della esecutivita' delle delibere non era stata affrontata (cosa'¬ pare capirsi dal testo della sentenza) e proprio quel comportamento aveva indotto il giudice a non sospendere la causa assegnatagli in attesa della definizione del giudizio di revisione delle tabelle millesimali.