Il fatto non costituisce reato qualora difetti il presupposto dello sfruttamento della condizione di irregolarita' del locatario.
“Ai fini della configurabilita' del reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini, previsto dall'art. 12, comma 5, d.lg.25 luglio 1998 n. 286, non e' sufficiente che l'agente abbia favorito la permanenza del clandestino mettendo a sua disposizione un'unita' abitativa in locazione, ma e' necessario che ricorra il dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalita' del cittadino straniero, che si realizza quando l'agente, approfittando di tale stato, imponga condizioni particolarmente onerose ed esorbitanti dal rapporto sinallagmatico”.
Questo e' il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Penale con la pronuncia n. 50665 del 29 novembre 2016 in merito alla sublocazione di immobile a clandestini.
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I fatti di causa. La Corte d'appello di Milano, quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento della precedente pronunzia emessa nel primo grado, confermava la condanna di Tizio per il reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini, cui aveva sublocato un appartamento dallo stesso preso in affitto nello svolgimento della sua attivita' di intermediazione immobiliare.
Avverso la sentenza, Tizio ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione del vincolo di rinvio, errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla sussistenza del dolo specifico di ingiusto profitto richiesto per la sussistenza del reato, la cui prova sarebbe stata ritenuta sulla base di elementi irrilevanti ovvero a seguito di valutazioni prive di base fattuale.
Gli aspetti civili. In Italia il termine clandestino fa riferimento soprattutto agli overstayers, ossia a tutti quegli stranieri che, entrati nel Paese regolarmente, restano dopo la scadenza del visto o dell'autorizzazione al soggiorno, anche se, in tal caso, il termine esatto e' migrante irregolare.
La stipula di un contratto di locazione con persone straniere, sia per uso di abitazione sia per lo svolgimento di attivita' commerciali, richiede particolare attenzione e impone l'osservanza di una serie di norme la cui violazione puo' comportare spiacevoli conseguenze per il locatore.Preliminarmente, all'atto della stipula del contratto di locazione, in caso di inquilino straniero, per il locatore/proprietario permane l'obbligo di comunicazione di cessione fabbricato nei confronti di cittadini stranieri, come da comma 4 dell'art. 2 del D.L. 79/2012.Il sito stesso della Polizia di Stato riporta che 'e'' confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero (secondo la normativa per straniero si intende il cittadino extracomunitario)'.Pertanto il proprietario dell'immobile deve presentarsi all'Autorita' di P.S. di competenze (Questura/Commissariato o in Comune in caso di mancanza di questi Uffici) a seconda dell'ubicazione dell'immobile e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi.
Quanto alla registrazione del contratto di affitto, oltre ad essere un obbligo di legge, e' necessario allo straniero che intende dimostrare di essere in possesso di un regolare alloggio in Italia per le pratiche di ricongiungimento familiare, del rilascio e rinnovo documento di soggiorno e garantisce anche i crediti per il cosiddetto 'permesso a punti', come previsto all'interno dell'accordo d'integrazione.
Quindi, essere in possesso di un contratto di affitto registrato, ad esempio, e' indispensabile per il rilascio del certificato dell'idoneita' alloggiativa, documento richiesto per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare oppure del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo (la cosiddetta carta di soggiorno).
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Gli aspetti penali. Assume particolare importanza il dettato dell'art. 12, comma 5-bis, del D.Lgs. 286/1998 (e successive integrazioni) che prevede 'salvo che il fatto costituisca pia'¹ grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni'.
Come si evince dal tenore della disposizione, la necessita' di controllo del permesso di soggiorno dell'inquilino e' opportuna anche in sede di rinnovo del contratto di locazione.
Si tenga, tuttavia, presente che, secondo la giurisprudenza, per il reato di cui al citato articolo 12, comma 5-bis, non e' sufficiente l'avere affittato (o rinnovato il contratto) a uno straniero privo del permesso di soggiorno, ma e' necessario il 'dolo specifico', consistente nell'ingiusto profitto per il locatore.
Quindi, ai fini della sussistenza del citato reato occorre che sussista una sproporzione tra la consistenza (e l'ubicazione) dell'alloggio e il canone di locazione preteso, a nulla rilevando il fatto che detto corrispettivo venga in concreto versato (Cass. 19 novembre 2012, n. 45033).
Esemplificativamente, puo' altresa'¬ costituire ingiusto profitto l'avere locato a un prezzo notevolmente superiore a quello di mercato (per tutte, Cassazione penale, 17 luglio 2013, n 41437).
Affinchè si configuri il reato occorre pertanto che il locatore tragga dalla locazione un ingiusto profitto (Cass. pen. 18 giugno 2013, n. 26457), consistente, nella pratica, nel frutto di una imposizione di condizioni onerose non eque tra i contraenti o comunque non in linea rispetto ai valori medi di mercato e tali da consentire al locatore un vantaggio che diviene ingiusto perchè conseguente alla prevaricazione dello straniero e all'approfittamento della sua condizione (Cass. pen. 13 maggio 2013, n. 20475).
Il ragionamento della Corte di Cassazione Penale. A seguito dell'istruttoria era emerso che la corte territoriale aveva ingiustificatamente svalutato il fatto che i primi due contratti di sublocazione vennero stipulati dall'imputato Tizio con cittadini extracomunitari regolarmente presenti nel territorio nazionale.
Anche volendo ritenere effettivamente spropositato il margine di profitto della sublocazione (o anche solo il canone nel suo complesso), era infatti ovvio che nelle menzionate occasioni difettasse il presupposto dello sfruttamento della condizione di irregolarita' dei locatario.
Presupposto che certamente ricorreva, invece, nel terzo episodio, dove, pero', il profitto mensile ricavato dall'imputato si era ridotto di due terzi rispetto alle operazioni precedenti (invece di aumentare come sarebbe stato logico aspettarsi), mettendo seriamente in dubbio la stessa astratta possibilita' di prospettare il suo carattere ingiusto.
Di conseguenza non era possibile, diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata, riferire l'ingiustizia del profitto al canone di sublocazione nella sua interezza prescindendo dal fatto che, stornate le spese condominiali, per la maggior parte questo era assorbito da quello di locazione dovuto da Tizio al proprietario dell'appartamento.
Di conseguenza, secondo la Corte di Cassazione, non rilevava di per sè che gli utilizzatori finali dell'immobile fossero cittadini extracomunitari irregolari formalmente estranei al rapporto di sublocazione.
Difatti, secondo i giudici di legittimita' “o tale modalita' di utilizzazione era frutto di autonoma iniziativa del sublocatario non addebitabile all'imputato o il sublocatario era un mero schermo posto dallo stesso imputato al fine di dissimulare il rapporto con gli utilizzatori”. Non essendovi alcuna evidenza di tale ultima eventualita' , la Corte ha cercato di fondare la responsabilita' dell'imputato sull'accettazione del rischio della destinazione ultima dell'appartamento da parte del sublocatario, ricostruendo l'elemento soggettivo in termini di dolo eventuale, incompatibile con quello specifico richiesto per la configurabilita' del reato.
Sicchè, non costituisce reato dare in locazione o sublocazione un appartamento a un immigrato clandestino se mancano gli estremi dello sfruttamento della condizione di irregolarita' .
=> Quando la locazione ad extracomunitari irregolari diventa reato.
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Cassazione Penale con la pronuncia in commento ha accolto il ricorso di Tizio e per l'effetto ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato.