La circostanza che la visione del mare sia solo ridotta e non completamente impedita non esclude il pregiudizio lamentato. Il giudice amministrativo (T.A.R. Toscana, sez.
III, 30 gennaio 2018) risolve in questo modo il ricorso di due residenti, volto ad ottenere l'annullamento di un'autorizzazione del Comune alla realizzazione di un edificio che - lamentavano i ricorrenti - avrebbe pregiudicato la visuale panoramica sul mare che si godeva dalla loro abitazione.
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L'antefatto I ricorrenti avevano chiesto ed ottenuto l'annullamento di un precedente permesso edilizio, che aveva assentito alla demolizione di un preesistente fabbricato monopiano e la sua sostituzione con una palazzina di quattro piani: la nuova costruzione avrebbe drasticamente ridotto la 'vista mare' dell'appartamento dei ricorrenti, sito in un edificio condominiale vicino, un'istanza che un primo giudice aveva riconosciuto come sussistente e meritevole di tutela; peraltro nella medesima pronuncia, il Tribunale aveva precisato che nell'area interessata operavano (fino all'approvazione del Regolamento urbanistico) le disposizioni(artt. 37-38) del Piano Strutturale, le quali, per le zone site nella fascia piu' vicina al litorale, vietano il rialzamento delle coperture degli edifici, al fine di non alterare la percezione dello skyline attuale dal mare.
A seguito della predetta sentenza di annullamento, l'impresa costruttrice e i residenti dell'immobile oggetto di intervento avevano presentato una nuova richiesta di permesso di costruire, avente ad oggetto la realizzazione di un edificio di tre piani - piu' alto, in ogni caso, dell'esistente - con copertura piana a terrazza, invece che spiovente.
Anche contro il nuovo provvedimento autorizzativo che a quell'istanza ha fatto seguito i medesimi soggetti sono ricorsi giudizialmente.
La decisione: la nozione di skyline In sede di istruttoria, il giudice ha accertato che il Comune, nel rilasciare il secondo permesso, aveva fatto sostanzialmente riferimento alla delibera consiliare n. 97 del 2017: tale atto, interpretando la sopramenzionata disciplina del Piano Strutturale, affermava che quest'ultima non vieterebbe integralmente la sopraelevazione, ma solo quei rialzamenti suscettibili di alterare lo skyline; essendo lo skyline urbano rappresentato dalla linea ideale che sovrasta i punti piu' elevati degli edifici presenti, la sopraelevazione sarebbe dunque consentita sino al raggiungimento della loro altezza.
Poichè il rialzamento previsto dal nuovo progetto era contenuto nel predetto limite, l'Ente aveva concluso per l'insussistenza di ostacoli all'autorizzazione.
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Il Tribunale toscano ha tuttavia considerato detta interpretazione come incongrua rispetto sia al testo che alla ratio delle disposizioni interessate del Piano Strutturale: sotto il primo profilo, il giudice osserva che l'art. 37 vieta perentoriamente il rialzamento delle coperture, con alcune tassative eccezioni (esigenze tecniche di consolidamento statico o di adeguamento igienico-sanitario; riorganizzazione di volumi gia' esistenti); in secondo luogo, rileva come il divieto posto da tali norme miri a salvaguardare lo skyline urbano inteso come 'percezione visiva del contesto dal mare', come «paesaggio urbano dato dagli edifici presenti lungo la fascia costiera nei loro rapporti spaziali orizzontali e verticali»; ancora, «la tutela dello skyline comporta la conservazione dello scenario frastagliato che connota un particolare profilo urbano e non certo la sua eliminazione come accadrebbe qualora fosse consentita l'uniformazione delle altezze e la creazione di vere e proprie barriere murarie».
In definitiva, nella prospettiva di salvaguardia del profilo del panorama - e del connesso divieto di sopraelevazione - non puo' qualificarsi come decisivo il mero adeguamento dell'altezza di un nuovo edificio rispetto alle altezze delle costruzioni gia' presenti, dovendosi al contrario considerare come edifici di ineguale altezza, nel loro insieme, siano in grado di conferire ad un determinato paesaggio i suoi tratti peculiari.
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La visuale panoramica va tutelata nella sua interezza Il Tribunale ha ritenuto irrilevante la censura mossa dai controinteressati, secondo cui il progetto di rialzamento, nella nuova configurazione, non sopprima integralmente la vista mare, ma la limiti solo in parte. Il pregiudizio lamentato dai ricorrenti e' in ogni caso sussistente.
Altrettanto infondata e' l'ulteriore circostanza prospettata dai controinteressati, secondo cui l'interesse azionato dai ricorrenti non sarebbe meritevole di tutela avendo gli stessi commesso un abuso edilizio nel proprio appartamento, con la realizzazione di un bagno in luogo di una preesistente soffitta.
In maniera assolutamente pregevole, il T.A.R. toscano evidenzia come sia contraria al dettato dell'art. 24 Cost. l'affermazione secondo cui chi abbia commesso un abuso edilizio minimo o parziale perda, per tale ragione, il diritto ad agire per la tutela ed il riconoscimento di propri interessi che si reputino lesi da provvedimenti edilizi ampliativi: «l'eventuale commissione di un illecito amministrativo o financo penale non puo' far venire meno [lo status inerente i diritti fondamentali della persona] ove cio' non sia espressamente previsto dalla legge».
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