In materia di oneri condominiali la ricevuta di pagamento rilasciata dall'amministratore attesta che una persona ha pagato una specifica somma di denaro per le spese di condominio riferite ad una determinata unita' immobiliare.
Tale ricevuta, definita anche quietanza dall'art. 1199 c.c., e' la tipica dichiarazione di natura confessoria redatta per iscritto dal creditore e diretta all'obbligato, con funzione di prova documentale precostituita, che l'amministratore e' obbligato a rilasciare su richiesta del condomino. Trattasi, infatti, di un documento necessario al condomino per dimostrare i suoi pagamenti non “tracciabili” delle spese condominiali, poichè nel caso del bonifico bancario, effettuato sul conto corrente condominiale, non necessita il rilascio della quietanza da parte dell'amministratore.
Cio' in quanto il documento proveniente dall'istituto di credito, che riporta il codice alfanumerico T.R.N. (Transation Reference Number) identificativo del bonifico, e' di per sè una prova di pagamento per il condomino.
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Nel caso dell'assegno, invece, la quietanza rilasciata dall'amministratore al condomino in seguito alla consegna del titolo intestato al condominio, sara' sottoposta a condizione sospensiva, cioe' “salvo buon fine” dello stesso assegno, in quanto l'effetto liberatorio del debitore si realizzera' con l'accredito della somma portata dal titolo sul conto corrente condominiale.
Invero, la quietanza emessa dall'amministratore costituisce piena prova della ricezione di un pagamento, fino a querela di falso (Cass. n° 17246 del 22.07.2010).
Di conseguenza, se la quietanza di pagamento viene prodotta in giudizio non e' ammessa la prova testimoniale richiesta dal creditore quietanzante, per dimostrare che il pagamento non e' avvenuto, salvo che la stessa quietanza sia stata rilasciata a causa di un errore di fatto od a seguito di violenza (Cass. sez. un. n.19888 del 22/09/2014).
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In ogni modo tutte le somme percepite dall'amministratore di condominio, a qualunque titolo dai condomini, oltre ad affluire sul conto corrente condominiale, debbono essere inserite nella contabilita' condominiale ed in caso di nomina di un nuovo amministratore devono risultare anche nel rendiconto condominiale trasmesso all'amministratore subentrante, con il verbale di passaggio di consegne.
Orbene, nella prassi, capita spesso che l'ex amministratore, per i motivi pia'¹ disparati, decida di accordarsi con un condomino per favorirlo, simulando l'avvenuto pagamento degli oneri condominiali tramite la falsificazione delle quietanze, che attestano una corresponsione mai avvenuta nei confronti del condominio e tale da procurare un vantaggio a quel condomino nei confronti degli altri condo'mini, ignari del finto pagamento.
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In caso di simulazione delle spese condominiali ci si domanda come possa difendersi il condominio dalla contraffazione della quietanza di pagamento operata dall'ex amministratore all'insaputa degli altri condo'mini, che disconoscono l'accordo simulatorio intervenuto tra il proprio mandatario ed il condomino favorito.
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In via preliminare occorre evidenziare che il legislatore non definisce il contratto simulato, nè tantomeno specifica il trattamento giuridico del negozio simulato, limitandosi soltanto ad attribuire effetti all'accordo simulatorio. L'aspetto pia'¹ rilevante dell'accordo simulatorio e' quello degli effetti giuridici che produce nei confronti dei terzi.
Anche a proposito dei terzi si osserva che il legislatore non ha inteso specificare la definizione di terzo, che puo' essere desunta da casi specifici e che, per quel ci occupa in questa sede, puo' dedursi dal comma 2 dell'art. 1415 c.c., relativamente alla possibilita' per i terzi di far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.
Quindi i terzi, che hanno evidenti difficolta' a rintracciare le prove dell'accordo simulato, beneficiano di una maggior tutela in ambito probatorio, essendo ammessi a fornire la prova della simulazione con qualsiasi mezzo, e quindi anche per testimoni e presunzioni, ai sensi degli artt. 1417 c.c. e 2729 c.c., senza essere sottoposti ai vincoli specifici previsti in materia contrattuale.
Alla luce di tali considerazioni il condominio, non partecipe ed ignaro dell'accordo simulatorio intervenuto tra un condomino e l'ex amministratore, ove deduca la simulazione delle quietanze relative all'avvenuto pagamento delle spese condominiali, e' da considerarsi “terzo” rispetto a quell'accordo, con la conseguenza che lo stesso condominio puo' fornire la prova della simulazione “senza limiti”, ai sensi dell'art. 1417 c.c., e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia a mezzo di presunzioni (Cass. n. 13234 del 25 maggio 2017).Tale ordinanza della Cassazione esaminava una vicenda singolare, in cui una condomina-avvocato si opponeva al decreto ingiuntivo notificatogli dal condominio, per spese straordinarie impagate, dichiarando di aver gia' versato gli importi richiesti all'ex amministratore, che le aveva rilasciato le quietanze di pagamento in virta'¹ di un accordo fraudolento intervenuto tra di loro.
La simulazione delle quietanze allegate dall'opponente ha inevitabilmente condotto i giudici a respingere la proposta opposizione.
Tuttavia, nel caso di specie, l'amministratore subentrante avrebbe dovuto verificare la documentazione contabile ricevuta dall'amministratore uscente, con il verbale di passaggio consegne, in altre parole avrebbe dovuto controllare la corrispondenza dei saldi dei condo'mini con lo stato patrimoniale-finanziario del condominio.
Nello specifico il neo amministratore, tramite un controllo contabile, avrebbe dovuto verificare attivita' e passivita' del condominio, giacenze di cassa e banca, alla data di passaggio consegne, per riunire la sua gestione a quella del precedente in un unicum contabile.
All'esito della verifica l'amministratore subentrante si sarebbe sicuramente accorto che la cifra simulata era mancante.
In ogni caso, senza entrare nel merito della vicenda de quo e dei profili di responsabilita' penale dell'amministratore per il delitto di appropriazione indebita e per il reato di truffa, si osserva che il condominio puo' provare, con ogni mezzo, la simulazione della quietanza di pagamento delle spese condominiali, anche se l'efficacia sintomatica dei fatti e' riservata sempre e comunque all'apprezzamento del giudice.
Avv. Michele Orefice
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