La risoluzione di un contratto di locazione puo' avvenire per mutuo dissenso, e quindi per fatti concludenti, oppure e' necessario che l'intenzione di risolvere il contratto debba essere comunicata per iscritto?
Tizio, proprietario di un immobile concesso in locazione, ottiene un decreto ingiuntivo che ordina a Caio (conduttore) il pagamento della somma di oltre mille euro a titolo di canoni di locazione. Caio si oppone al decreto ingiuntivo sostenendo che la
Impugnata la sentenza di primo grado dal locatore dinanzi alla Corte d'appello, anche tale giudizio si conclude con la conferma della sentenza di primo grado con la conclusione che il contratto di locazione doveva considerarsi concluso per mutuo dissenso senza necessita' di osservare alcun onere formale (comunicazione per iscritto della volonta' di risolvere il contratto).
Non condividendo le argomentazioni s
Non condividendo le argomentazioni sulle quali si fondava la sentenza della Corte d'appello Tizio decide di ricorrere in Cassazione.
(In tema di nullita' del contratto di locazione per mancanza della forma scritta si segnala: Nulla la locazione abitativa concordata verba
(In tema di nullita' del contratto di locazione per mancanza della forma scritta si segnala: scioglimento del contratto di locazione per mutuo dissenso
=> Risoluzione consensuale contratto di locazione
A parere del ricorrente, pero', tale interpretazione della vicenda non tiene conto in alcun modo del fatto che essendo necessaria la forma scritta ad substantiam per la stipula di un contratto di locazione
A parere del ricorrente, pero', tale interpretazione della vicenda non tiene conto in alcun modo del fatto che essend
I giudici della terza sezione civile della Cassazione hanno condiviso pienamente tale assunto soffermandosi su alcuni degli interventi giurisprudenziali pia'¹ recenti in tema di contratti di locazione ed adempimento della forma scritta ad substantiam.
Analizzando il caso di specie, infatti, hanno constatato ch
Analizzando il caso di specie, infatti, hanno constatato che al centro della vicenda giunta al loro vaglio vi e' un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo stipulato con l'osservanza della forma scritta ad substantiam nel rispetto
=> Il contratto di locazione concluso verbalmente e' valido?
Fra l'altro, puntualizzano gli Ermellini, tale principio e' stato ribadito dalle Sezioni Unite che hanno sottolineato che il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza il rispetto della forma scritta ad substantiam e' affetto da nullita' assoluta rilevab
Fra l'altro, puntualizzano gli Ermellini, tale principio e' stato ribadito dalle Sezioni Unite che hanno sottolineato che il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato
Pertanto, muovendo da tale presupposto, i giudici della terza sezione civile della Cassazione non hanno potuto far altro che constatare che essendo richiesta la forma scritta per il contratto di locazione di immobile adibito ad uso
Tale pronuncia della Suprema Corte si colloca nell'alveo di un sostanzioso gruppo di sentenze che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 431/1998 che ha sancito la forma scritta per la validita' dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, ha definitivamente superato l'orientamento precedente che considerava valida la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo per mutuo dissenso.
=> Nullo il contratto di locazione se concluso verbalmente.
=> Locazione, le varie tipologie contrattuali ed il recesso
=> Locazione, le varie tipologie contrattuali ed il recesso
=> La continua morosita' del conduttore puo' legittimare