In presenza di una delle ipotesi di gravi irregolarita' previste dall'art. 1129 c.c., la revoca dell'amministratore non scatta automaticamente, ma puo' essere disposta dal giudice solo se venga ravvisato in concreto un comportamento contrario ai doveri imposti dalla legge.
Lo ha stabilito il Tribunale di Mantova che, con sentenza del 22 ottobre 2015, ha rigettato il ricorso proposto dai condomini per la revoca dell'amministratore, colpevole di aver presentato in ritardo il rendiconto condominiale e di non aver convocato l'assemblea per l'approvazione.
Nella fattispecie, l'amministratore aveva ritardato la predisposizione del rendiconto annuale e, di conseguenza, non aveva convocato l'assemblea dei condomini per l'approvazione del conto entro i termini stabiliti dal regolamento di condominio, e nemmeno entro il termine imposto dall'art. 1130 c.c. Il giudice lombardo, tuttavia, ha respinto la richiesta di revoca valutando positivamente le giustificazioni addotte dall'amministratore, che non aveva potuto adempiere ai propri doveri a causa della mancata disponibilita' della documentazione contabile necessaria per predisporre il bilancio.
La sentenza esprime un interessante principio di diritto secondo il quale la sussistenza di una delle ipotesi di gravi irregolarita' elencate nel nuovo art. 1129 c.c. - elenco peraltro non tassativo - non comporta automaticamente la revoca dell'amministrazione dall'incarico, spettando sempre al giudice l'ultima parola in ordine all'accertamento dell'effettivo comportamento contrario alla legge, da valutare caso per caso in relazione alle circostanze in cui l'amministratore si trovaad operare.
Si legge infatti del provvedimento: 'l'art. 1129 c.c. prevede che
Si legge infatti del provvedimento: 'l'art. 1129 c.c. prevede che l'Autorita' Giudiziaria, in presenza di gravi irregolarita' , puo' disporre la revoca dell'amministratore, cio' che impone al Giudice di verificare se, pur ricorrendo in astratto una ipotesi rientrante nell'ambito della previsione normativa, sussista nel caso concreto un comportamento contrario ai doveri imposti per legge, con esclusione pertanto di ogni automatismo'.
Nel caso preso in esame, la mancata predisposizione del rendiconto condominiale e la ritardata convocazione della assemblea erano state determinate dalla oggettiva impossibilita' di ricostruire l'esatta contabilita' delle forniture del gas, voce questa che da sola rappresentava l'80% del bilancio condominiale.
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Quanto innanzi, peraltro, in una situazione di notevole complessita' della gestione, anche per il continuo ripetersi di atti vandalici e per la mancata collaborazione da parte della societa' fornitrice della rete gas. Tutte difficolta' che peraltro l'amministratore aveva puntualmente rappresentato all'assemblea e al Consiglio di condomino, tanto che il condominio aveva dato incarico di effettuare gli opportuni approfondimenti contabili ad un revisore.
In considerazione della concreta situazione gestionale e delle obiettive difficolta' nella predisposizione del rendiconto, il tribunale ha ritenendo che la grave irregolarita' denunciata - seppur astrattamente esistente - non e' in concreto ravvisabile, 'atteso che il ritardo nel dare corso alla predisposizione del rendiconto e alla convocazione dell'assemblea non fu dovuto a colpevole inerzia[dell'amministratore]nell'adempimento dei suoi doveri ma risulta giustificato dalla esigenza di fare piena chiarezza su una voce importante della contabilita' del condominio, rilevandosi altresa'¬ che l'amministratore si e' ripetutamente attivato per sollecitare i dovuti chiarimenti da parte del fornitore senza ottenerli, che, comunque, della questione aveva tenuto informato il Consiglio di Condominio ed infine che nessun pregiudizio risulta essere derivato alla compagine condominiale'.
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