La vicenda. Tizio avevo introdotto giudizio al fine di dichiarare la nullita' della delibera assembleare per vistosi errori e incompletezze del verbale; inoltre chiedeva la revoca e la nomina di nuovo amministratore in quanto questo avrebbe travalicato le proprie attribuzioni di legge quale amministratore. Per tali ragioni, l'attore chiedeva anche il risarcimento del danno.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha eccepito in via preliminare l'inammissibilita' della domanda relativa alla revoca dell'amministratore ed alla nomina di una amministratore giudiziario; nel merito ha contestato la domanda.
=> Revoca giudiziale dell'amministratore, il procedimento in tribunale e' un affare
Procedimento di volontaria giurisdizione. Il codice civile riconosce all' assemblea di condominio la facolta' di revocare l'amministratore dal proprio incarico in qualsiasi momento (art. 1129, undicesimo comma, c.c.).
Al fianco di questa competenza generale, il legislatore codicistico ha inteso permettere ad ogni condomino di prendere l'iniziativa per ottenere la revoca dell'amministratore in carica tramite ricorso all'Autorita' Giudiziaria.
Ai sensi dell'art. 64 disp. att. c.c.: sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo comma dell'articolo 1129 e dal quarto comma dell'articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente.Contro il provvedimento del tribunale puo' essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione. A tal proposito il Tribunale di Modena (22 febbraio 2016, n. 58) ha precisato che in ordine al procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio, la revoca da parte dell'autorita' giudiziaria deve essere effettuata dal Tribunale ad esito di un procedimento che segue le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio.
La natura camerale e di volontaria giurisdizione non fa venir meno la natura di procedimento a parti contrapposte, che vede come legittimo contraddittore l'amministratore del condominio, unico ma necessario legittimato passivo.