Il Tribunale ha escluso che la comparsa di fenomeni di umidita' potesse legittimare l'omissione del pagamento del canone di locazione da parte del conduttore.
'Al conduttore non e' consentito di astenersi di versare il canone, ovvero, di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o diminuzione nel godimento del bene e cio', anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore e' legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti'.
Questo e' il principio di diritto espresso dal Tribunale di Pescara con la sentenza n. 939 del 31 maggio 2016 in merito al mancato pagamento dei canoni di locazione.
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I fatti di causa. Tizio (locatore) intimava a Caio (conduttore) lo sfratto per morosita' per il mancato pagamento dei canoni di locazione dei mesi da gennaio a giugno 2015 nonchè di oneri accessori (tassa sui rifiuti e consumi di gas, acqua ed energia elettrica) dovuti in virta'¹ di contratto di locazione stipulato tra le parti il 4.12.2014, registrato il 24.12.2014 avente ad oggetto appartamento ammobiliato.
Costituendosi in giudizio, Caio si opponeva alla convalida e precisava che il locatore, nel cedere in locazione il suddetto immobile, aveva omesso di avvertire che i locali erano interessati da fenomeni di umidita' tale da rendere impossibile il godimento, nè, poi, la stessa aveva mantenuto la cosa locata in stato di servire all'uso convenuto o aveva provveduto alle riparazioni necessarie ad eliminare i vizi sopravvenuti nel corso della locazione, essendo presenti nell'appartamento vistose macchie di umidita' ; sicchè, a parere del conduttore, tali condizioni del bene locato, incidendo sull'idoneita' all'uso convenuto, impedivano la risoluzione del contratto per inadempimento, chiesta dall'attrice, potendo i conduttori valersi dell'eccezione di inadempimento.
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