In tema di polizza globale del fabbricato condominiale l'amministratore non ha il potere di stipulare il relativo contratto assicurativo se non a seguito di delibera autorizzativa dell'assemblea di condominio, approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta' del valore dell'edificio.
In sintesi e' questo il principio di diritto pronunciato dal Tribunale di Treviso, con sentenza n. 170 del 25 gennaio 2017, che sostiene la tesi secondo cui la stipula della polizza assicurativa e' un atto eccedente le “ordinarie” attribuzioni dell'amministratore, di cui all'art. 1130 del Codice Civile.
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L'amministratore di condominio, infatti, ai sensi dell'art. 1130 c.c., senza l'autorizzazione preventiva dell'assemblea condominiale, puo' compiere soltanto quegli atti rivolti alla cura e all'osservanza del regolamento di condominio, nonchè quelli diretti a disciplinare l'uso delle cose comuni, la riscossione delle quote condominiali e l'erogazione delle spese necessarie per la manutenzione ordinaria delle parti comuni e per l'esercizio dei servizi comuni, e ancora puo' assumere iniziative per la conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.
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Sotto tale profilo la Corte di Cassazione aveva gia' avuto modo di specificare che, ai sensi dell'art. 1130, comma 4 c.c., l'amministratore e' obbligato ad eseguire quegli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, intesi unicamente come atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell'integrita' dell'immobile, tra i quali, pero' non puo' farsi rientrare il contratto di assicurazione (Cass. n. 8233 del 03/04/2007).
In particolare il giudice monocratico trevigiano, richiamando tale orientamento giurisprudenziale della Cassazione, ribadisce che la polizza assicurativa condominiale non ha funzione conservativa delle parti comuni, ai quali si riferisce la norma dell'art. 1130 del Codice Civile, ma ha come unico scopo quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari del fabbricato danneggiato.