La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22367 del 26 settembre 2017 ha evidenziato che “i camini (ma cio' vale anche per gli impianti di riscaldamento per uso domestico alimentati a nafta) sono assoggettati alla disciplina posta dall'art. 890 Cod. civ., che pone una presunzione legale di nocivita' e pericolosita' che, pero', e' solo 'relativa', ed e' quindi superabile con la prova che non esiste danno o pericolo per il fondo vicino, quando, come nella specie, non esiste una norma del regolamento edilizio comunale che prescriveva una determinata distanza”.
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La questione. La vicenda oggetto del giudizio trae origine dalle asserite immissioni di fumo provenienti dal camino di Tizio e patite dal fondo vicino di proprieta' di Caio. A conclusione del giudizi di merito, il Tribunale di Trani (Sezione distaccata di Canosa di Puglia), riformando la sentenza del locale Giudice di pace, aveva rigetta la domanda con la quale il Caio aveva chiesto la condanna di Tizio ad innalzare la canna fumaria sino al filo superiore dell'apertura pia'¹ alta dell'abitazione dell'attore e a sostituire il comignolo con altro a norma del Decreto Legislativo n. 153 del 2006. Avverso tal pronuncia, Caio ha proposto ricorso in cassazione.
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Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi. Ai sensi dell'art. 890 c.c. “Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali puo' sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidita' , salubrita' e sicurezza”. Il termine «regolamenti» nella norma richiamata va inteso in senso estensivo comprensivo non solo dei regolamenti generali e di quelli particolari ma anche della normativa generale dettata in tema di distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi.
La norma attribuisce al vicino una tutela immediata e diretta per il rispetto delle distanze prescritte e quindi la possibilita' di chiedere ai sensi dell'art. 872, comma secondo c.c., la riduzione in pristino indipendentemente dallo stabilire se tali norme regolamentari o regionali siano integrative o non delle disposizioni del codice civile (Cass. n. 14354/2000).
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Il ragionamento della Cassazione. La suprema Corte, richiamando i principi giurisprudenziali in materia, ha evidenziato come il rispetto della distanza di cui all'art. 890 cod. civ. e' collegato ad una presunzione assoluta di nocivita' e pericolosita' che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima; mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosita' , seppure relativa, che puo' essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti puo' ovviarsi al pericolo o al danno del fondo vicino (Cass., Sez. 2, n. 10607 del 23/05/2016; Sez. 2, n. 4286 del 22/02/2011; Sez. 2, n. 22389 del 22/10/2009).
Premesso quanto esposto, a parere della Corte, l'unico motivo di ricorso (proposto ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere il Tribunale ritenuto che la canna fumaria non fosse nociva o pericolosa per il fondo del vicino ai sensi dell'articolo 890 c.c.) e' inammissibile, in quanto la doglianza, per un verso, si riduce ad una censura di merito in ordine alla valutazione delle risultanze della esperita C.T.U., e, per altro verso, risulta non specifica per difetto di autosufficienza, laddove si lamenta che non siano state valutate le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale e di escussione dei testimoni.
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In conclusione, ai fini della nocivita' delle esalazioni dei camini, non e' stata raggiunta la prova della pericolosita' . Per le suesposte ragioni, la Suprema Corte con l'ordinanza in commento ha dichiarato inammissibile il ricorso.