Una sentenza del Tar ha recentemente stabilito che il rifacimento del camminamento del viale di un ex giardino condominiale deve rientrare nell'ambito dell'attivita' edilizia libera in virta'¹ del principio sancito dall'art. 6, comma 2, lett. c) del Dpr 380/2001 che elenca quali sono le opere che costituiscono attivita' edilizia libera che non necessitano di alcun titolo abilitativo.
La vicenda. La proprietaria di un ampio appartamento con un giardino esterno, dopo aver provveduto al rifacimento della pavimentazione del viale che attraversa il giardino, si vede notificare un'ordinanza di demolizione da parte del Comune poichè, nel caso di specie, si trattava di opere abusive realizzate senza aver richiesto alcun titolo abilitativo.
Le opere abusive realizzate consistono nella realizzazione di un pavimento esterno al camminamento del giardino, e nella realizzazione di un tettoia aperta su tre lati (portico) che avrebbe collegato due degli appartamenti di proprieta' della responsabile dell'abuso.
La proprietaria ha impugnato l'ordinanza di demolizione dinanzi al Tar competente chiedendone l'annullamento. Instaurato il giudizio dinanzi al giudice amministrativo, il Tar con ordinanza ha chiesto al Comune chiarimenti in merito “alle caratteristiche e alla consistenza delle opere esterne di sistemazione del giardino”.
La relazione istruttoria depositata dal Comune chiarisce che, nel caso di specie, le opere realizzate dalla ricorrente nel giardino consistono nel “rifacimento della pavimentazione del camminamento ex proprieta' condominiale … con formazione di pavimentazione in mattoni rossi e nella formazione di un ulteriore camminamento inclinato in mattoni rossi”.
La sentenza del Tar . In merito alla pavimentazione del giardino, la sentenza stabilisce che tali opere rientrano nel novero delle opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni di cui all'art. 6, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001, costituenti attivita' edilizia libera che non necessita di previo titolo abilitativo. In merito all'ordinanza di demolizione del portico.
Per quanto riguarda le censure mosse dalla ricorrente all'illegittimita' dell'ordinanza di demolizione del portico, la sentenza ha stabilito che il provvedimento impugnato resiste alle censure di legittimita' .
La sentenza, a tal proposito, ha stabilito che non puo' trovare accoglimento la tesi della ricorrente secondo cui la realizzazione del portico avrebbe comportato un incremento volumetrico interiore al 2% nel rispetto del criterio previsto dall'art. 34, comma 2-ter, del Dpr 380/2001 che disciplina gli interventi in parziale difformita' del permesso di costruire.
Tale norma, infatti, al comma 2-ter cosa'¬ recita “non si ha parziale difformita' del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unita' immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali”.
Il Tar ligure a tal riguardo ha stabilito che tale censura non puo' trovare accoglimento poichè la ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare il rispetto del limite previsto dalla norma appena citata.
Le novita' normative. E' bene precisare, comunque, che per la realizzazione di tali opere e' prevista pur sempre una comunicazione di inizio lavori da inviare all'ente telematicamente.
A breve, pero', e cioe' dopo l'emanazione di uno dei decreti facenti parti del gruppo di provvedimenti della “Riforma Madia” non sara' pia'¹ necessario, per l'esecuzione dei lavori di pavimentazione esterna di un edificio, neanche la comunicazione di inizio lavori da inviare all'ente competente poichè la realizzazione di tali opere rientrera' a tutti gli effetti fra l'attivita' edilizia libera.