L'avviso di accertamento indirizzato al condominio, quale ente di gestione privo di personalita' giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, deve essere notificata all'amministratore, persona fisica, ai sensi degli artt. 139 e segg. Cc e, pertanto, a mani dello stesso ovvero spedita per posta raccomandata A/R nel luogo di abitazione o dove l'amministratore ha l'ufficio.
In assenza dello stesso, l'atto puo' essere consegnato ad una persona di famiglia ovvero addetta alla casa o all'ufficio, purchè non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
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Il plico puo' essere anche consegnato al portiere dello stabile in condominio, da considerarsi a tutti gli effetti “ufficio” dell'amministratore, ma solo quando esistono locali effettivamente destinati e utilizzati per la gestione delle cose e dei servizi comuni.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25276, pubblicata in data 25 ottobre 2017.
A seguito di notifica di alcune cartelle di pagamento relative al mancato pagamento dell'ICI per gli anni 2002 e 2003, il condominio proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, eccependo l'omessa notificazione dell'avviso di accertamento in forza del quale erano state emesse le cartelle di pagamento, la quale, tuttavia, rigettava il ricorso.
Proposto gravame dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Campania, la stessa evidenziava come l'avviso di ricevimento non era stato consegnato al destinatario condominio, in quanto temporaneamente assente, di talchè veniva immesso avviso nella cassetta dello stabile, ed il plico depositato presso l'ufficio postale, con conseguente comunicazione di avvenuto deposito.
Cio' posto la CTR riteneva la notificazione valida, sulla scorta del fatto che tra le cassette postali dinnanzi all'ingresso del condominio, necessariamente avrebbe dovuto esserci anche quella dell'amministrazione, in mancanza, sarebbe stato violato l'art. 17 del D.Lgs. 546/1992, <<che obbliga alle parti di eleggere domicilio o indicare una residenza o una sede agli effetti delle comunicazioni o delle notificazioni.
Si tratterebbe di un onere per le parti perchè «non puo' pensarsi che in mancanza di un portiere che possa indicare il nominativo dell'amministratore ... la notifica debba comunque risultare irregolare>>.
Propone ricorso per cassazione il condominio per violazione degli artt. 139, 140 e 145 Cpc.
La Corte di Cassazione ritiene che <<secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, la notifica al condominio di edifici, in quanto semplice 'ente di gestione' privo soggettivita' giuridica, va effettuata, seguendo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicchè, oltre che ovunque, 'in mani proprie', l'atto puo' essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui cio' e' consentito dagli art. 139 e ss. cod. proc. civ.
Tra questi luoghi puo' essere compreso, in quanto 'ufficio' dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come puo' essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni (Cass. ord. n. 27352 del 29/12/2016; Cass. n. 11303 del 16/05/2007)>>.
Nello specifico, risulta che l'avviso di accertamento e' stato notificato presso il condominio, anzichè presso il suo amministratore e che, quindi, <<la procedura relativa all'irreperibilita' del destinatario per uno degli avvisi e quella di compiuta giacenza per l'altro e' stata eseguita con riferimento al condominio e non alla persona fisica dell'amministratore>>.
Tuttavia, nel caso concreto, <<non vi e' prova che presso lo stabile condominiale esistessero locali, in particolare una portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni.
Anzi il mancato recapito e l'intervenuta compiuta giacenza depone per la mancanza di un simile locale che poteva essere ritenuto 'ufficio' dell'amministratore>>.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, la sentenza cassata e, decidendo nel merito, devono essere annullate le cartelle di pagamento, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali di legittimita' .
=> Se non c'e' la cassetta postale la raccomandata va restituita al mittente.
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